Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE042 96 / 03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Presidente Dott. Vincenzo MILEO .N. 21707/00 9844 Consigliere Dott. Francesco IO MAIORANO Cron. Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MP RN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GILIOLA MAZZARICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE LEPORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INGG IO & CH SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato .2002 RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato 4013 GINO PIETROFORTE, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 341/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/07/00 - R.G.N. 547/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per primo motivo, ed inammissibilità l'accoglimento del inammissibilità ed in subordine rigetto del secondo;
del terzo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale il sig. DO IO Lo PO aveva chiesto che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli il 30 luglio 1998 dalla Ingg. VA e HE s.p.a per chiusura di cantiere per fine lavori, con conseguente condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni. Avverso la decisione di primo grado la società ingg. VA e HE proponeva appello alla Corte d'Appello di Bari che lo accoglieva. Ritenuto provato che il cantiere "Barilla”in Foggia, dove lavorava il ricorrente, era stato chiuso il 7 agosto 1998, i giudici del gravame affermavano che con la chiusura del cantiere non vi era un obbligo per la società di rintracciare presso altri suoi Catuldi cantieri, anche in altre località, una diversa sistemazione dei lavoratori licenziati mettendo in moto una serie di indagini per il reperimento di posizioni lavorative congrue alle diverse qualifiche professionali dei licenziandi per fine lavori edili e chiusura di un determinato cantiere;
in particolare veniva escluso che vi fosse un obbligo di sottoutilizzazione come manovali presso il cantiere di DE (FG) degli operai specializzati o qualificati licenziati per fine lavori nel cantiere Barilla, sia perché antieconomica per la datrice di lavoro, sia perché non consentita ai sensi dell'art.2103 C.C., se effettuata senza l'esplicito consenso del lavoratore interessato che, nel caso in esame non risultava espresso. Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello il sig. Lo PO propone ricorso formulandolo in tre motivi. La società convenuta resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 15 luglio 1966 n.604, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., il ricorrente censura anzitutto la sentenza impugnata per aver affermato che presso il cantiere "Barilla" di Foggia i lavori fossero ultimati e inoltre per aver disatteso i principi dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro, che impongono a quest'ultimo di fornire la prova che negli altri cantieri della impresa il personale con la medesima qualifica del lavoratore licenziato sia al completo e che dopo il licenziamento non si sia proceduto ad assunzione di altro personale;
deduce inoltre che la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è legittima se disposta per evitare il licenziamento del dipendente e ALi che, nel caso in esame, nel corso del rapporto egli era stato utilizzato in mansioni promiscue, sicché vi era stata l'accettazione di tale situazione di demansionamento. Il ricorrente sostiene che, sia nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, che nel periodo successivo, la società aveva assunto presso il cantiere "DE” (FG) personale con qualifiche analoghe alla sua, comportanti l'espletamento di mansioni identiche o equivalenti e che egli, in ogni caso, anche presso il cantiere Barilla era stato utilizzato in mansioni promiscue comprendenti lavori di manovalanza. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art.360 c.p.c.n.4, lamentando che la Corte di appello di Bari non avesse pronunciato su una parte della domanda dell'appellante,il quale aveva prospettato quale ulteriore motivo di risoluzione del rapporto un presunto rifiuto del lavoratore a recarsi presso il cantiere di DE, circostanza di cui non si fa affatto mensione nella lettera di 2 licenziamento i cui motivi sono immodificabili. In proposito il ricorrente denunzia la contraddittorietà delle difese del datore di lavoro che da una parte sostiene l'inutilizzabilità del lavoratore presso altri cantieri e dall'altra sostiene di avergli proposto il trasferimento al cantiere di DE. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, da un lato, affermato che il cantiere "Barilla" era stato chiuso per fine lavori, per poi riconoscere che altri lavori erano stati eseguiti sul cantiere "Barilla" dopo la data del 7 agosto 1998, sia pure di sola rifinitura e pulizia. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui accerta l'avvenuta chiusura del cantiere Barilla per fine lavori, bensì nelle conseguenze che ne AL trae. Sotto il primo profilo il Tribunale, con valutazione di fatto riservata al giudice del merito il cui controllo in sede di legittimità è consentito solo per vizi attinenti alla motivazione, ha accertato, dando ampia e congrua motivazione delle sue conclusioni, con precisi riferimenti alle testimonianze raccolte sul punto, che il cantiere "Barilla" di Foggia, cui era addetto il ricorrente, era stato chiuso il 7 agosto 1998 per fine dei lavori edilizi e contemporaneamente era subentrata nel cantiere un'altra impresa cui era stato affidato il subappalto dei lavori di pavimentazione. Il Tribunale ha altresì ritenuto, con motivazione anche qui esente da vizi di illogicità, che il provvisorio successivo intervento per qualche giorno sullo stesso cantiere di tre operai della società VA e 2 HE solo per effettuare lavori di rifinitura dei pozzetti e di pulitura dopo l'ultimazione dei lavori di pavimentazione effettuati da altra impresa, non contraddiceva l'affermazione che il cantiere era stato chiuso per fine dei lavori edilizi il 7 agosto 1998, data in cui era subentrata l'impresa "Conglobit" subappaltatrice dei lavori di pavimentazione. E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art.3 della legge n.604 del 1966, solo se non sussiste la possibilità di utilizzare i lavoratori destinatari dei provvedimenti risolutivi in altre attività (Cass. 3 ottobre 2000 n.13134; 1 febbraio 2000 n.1117; 22 giugno 2000 Vatalik n.8506). Pertanto al fine di poter ritenere giustificato il recesso è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in mansioni compatibili, investendo l'intero ambito aziendale, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa (Cass.3 ottobre 2000 n.13134; 1 febbraio 2000 n.1117; 21 febbraio 1998 n.1891; 23 ottobre 1996 n.9204) la corkedi Appello, la A tale principio, condiviso da questa Corte, non si è attenuto il Tribunalesit quale anzi, accertato in fatto che il cantiere "Barilla" cui era addetto il ricorrente era stato chiuso, ha esplicitamente escluso l'obbligo del datore di lavoro di ricercare una diversa sistemazione del lavoratore in mansioni compatibili nell'intero ambito aziendale, anche fuori del luogo dove era posto il cantiere, limitandosi ad esaminare la situazione del cantiere di DE (Foggia) dove la possibile utilizzazione del ricorrente avrebbe comportato una dequalificazione. A Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di Lecce, che nel deciderla si atterrà al seguente principio: Al fine di poter ritenere giustificato il licenziamento del lavoratore per ultimazione di lavori edili e chiusura di cantiere è necessario che il datore di lavoro provi l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in mansioni compatibili in altri cantieri o attività dell'impresa. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2002 Grazia ALi IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Miles IL CONCELLIERE Denos/tate Cuzzelleria MAR. 2003 CANCELLIERE