Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA 0 33 00/03 сеce 67865- 5 TRIBUTARIA POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G.N. 3560/00 MONACI Consigliere Cron.7621 Dott. Stefano EBNER Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco Rep. Consigliere Ud. 19/06/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67865 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA SIENA NICOLA, elettivamente dell'avvocatoGIORGIO VASARI 4, presso lo studio PIETRO BORIA, che lo difende unitamente all'avvocato CATALDO D'ANDRIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 2811 nonchè
contro
-1- UFF ENTRATE RIMINI 2; intimato avversO la sentenza n. 86/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 22/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore APICE che ha concluso per ilGenerale Dott. Umberto rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Rimini notificava a Siena Nicola un'avviso di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati per l'anno 1987 ai fini Irpef ed Ilor,redditi che venivano pertanto rideterminati in £. 48.300.000. -La rettifica,conseguiva - ai sensi dell'art.38 comma quarto DPR 600/1973 – all'accertata disponibilità( a titolo di proprietà) di alcuni autoveicoli, di 23 e 12 CF,che l'Ufficio,mediante l'utilizzo del c.d. redditometro, riteneva incompatibile con il reddito dichiarato. Il ricorso del Siena avverso tale atto impositivo veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini,con decisione n.86/3/94. L'appello proposto dal contribuente contro l'indicata decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna con sentenza n.86/5/98, depositata il 22.12.1998 sul rilievo sia della idoneità e sufficienza degli elementi utilizzati dall'A.F. a fondamento dell'accertamento di maggior reddito, in particolare per quel che concerne le spese di mantenimento e gestione delle vetture, incompatibili con il reddito dichiarato;
sia della mancanza di prova da parte dell'appellante della esistenza di altre fonti di reddito. Ricorre per cassazione il Siena. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cpc. Motivi della decisione 1 Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.38 comma quarto DPR 600/1973 non avendo la CTR considerato che gli indici di spesa tanto per investimento nell'acquisto che per consumi) considerati dall'Ufficio sono privi di valenza reddituale e quindi inidonei a sostenere l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio. Ciò,perché le automobili furono acquistate ed immatricolate all'estero ove il contribuente risiedeva e lavorava nel 1979 e nel 1982 e poi reimmatricolate in Italia in occasione del trasferimento della residenza in questo Paese nel 1984; e perché le spese per il mantenimento vennero sostenute usufruendo dell'accumulo di risorse finanziarie derivante dall'attività lavorativa svolta in Germania e dalla cessione di un esercizio commerciale ivi avvenuto nel luglio del 1984,come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio. La censura non ha fondamento. Invero,i Giudici di appello hanno ritenuto corretto il metodo di rideterminazione sintetica del reddito adottato dall'Ufficio,avuto riguardo sia alle disponibilità economiche occorrenti per il mantenimento e la gestione dei veicoli in precedenza descritti,del tutto incompatibili con il reddito dichiarato dal Siena;
sia alla mancanza di prova concreta della esistenza di altre fonti di reddito( risparmi) addotte dal contribuente. Orbene,si è in presenza di valutazioni di stretto merito,in quanto tali non censurabili in questa sede essendo pur sempre motivate, anche se sinteticamente, ed esenti da vizi logici o da contraddittorietà. ✓ 르 Del resto il riferimento, che si legge nel ricorso, alla "copiosa documentazione attestante l'accumulo di risorse finanziarie derivanti da attività lavorative durante il soggiorno in Germania....", per la sua stessa genericità non consente di ritenere inadeguato il convincimento al riguardo manifestato dai Giudici di appello. Sotto altro profilo,corretta - e in sintonia con quanto più volte questa Corte ha avuto in casi analoghi avuto modo di affermare :ex plurimis, Cass.5507/1996;7905/1994;5887/1991 appare l'interpretazione e - l'applicazione del citato art.38 DPR 600/1973 in relazione al caso in esame,posto che l'Ufficio, così come prescrive la norma cit.,proprio in base ad elementi e circostanze di fatto certi nella specie rappresentati dalla - verificata disponibilità di due autoveicoli, implicante una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato ha determinato sinteticamente il reddito del contribuente. Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione in ordine alla esistenza,nella specie, dei presupposti di legge di un accertamento sintetico dei redditi. Con un terzo motivo si deduce insufficiente motivazione in ordine alle ragioni addotte dal contribuente a sostegno della infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio. Il secondo ed il terzo motivo,stante la loro connessione, debbono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono prive di fondamento.
3 -In proposito va infatti considerato che la CTR ha pur sempre dato conto anche se con succinta motivazione peraltro in conformità a quanto previsto dall'art.36 comma secondo n.4 D.Lgs.vo 546/1992 della esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento sintetico ex art.38 comma quarto DPR 600/1973, come si è avuto modo di osservare in sede di esame della prima delle doglianze formulate con il ricorso per cassazione. Del resto,ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza pronunciata in sede di appello,ciò che rileva( e che dalla ora impugnata sentenza è dato desumere) è l'avvenuto esame delle doglianze mosse alla sentenza e l'esplicazione delle ragioni per le quali esse sono o non sono state condivise dal Giudice di secondo grado: non occorrendo invece come è pacifico( ex plurimis, Cass. 10569/2001;5169/1997;5748/1995) - che il Giudice dia anche conto di ogni singola argomentazione addotta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive. Deve quindi escludersi la configurabilità del dedotto vizio motivazionale. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 Il Consigliere estensore II Presidente مسВишо лечит DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C14- Oggi - 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio