CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15005 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso presentato da AL MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di AL MA -condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Pozzuoli, del 17 maggio 2006, irrevocabile il 24 gennaio 2008, alla pena di mesi nove di Penale Sent. Sez. 3 Num. 15005 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GI NZ Data Udienza: 23/10/2025 reclusione ed euro cinquecento di multa, con la quale veniva altresì ordinata la demolizione di quanto sottoposto a sequestro- di revoca dell'ordine di demolizione, invocata "deducendo la sopravvenienza di atti amministrativi incompatibili con il predetto ordine, in particolare il titolo in sanatoria n. 327 del 22.01.2020 dell'Unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al primo piano [posta] alla Via Enrico Fermi, 18/A Quarto (NA) distinte[a] in Catasto urbano al Foglio 9, Particella 576, sub 5-6; [...]", e di sospensione dell' "ordine di demolizione per il medesimo immobile ma in relazione alla sola particella 576 sub 7-8 per poter accedere alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 33 comma2, 34 comma 2 DPR 380/2001". 2. AL MA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, affidato ad un unico, articolato, motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33, comma 2, e 34 d.P.R. 380/2001, nonché 32 d.l. 269/2003, conv. con modifiche, dalla legge n. 326/2003, e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, manifestamente illogica e contraddittoria sì come risultante dall'ordinanza impugnata. 2.1. Deduce la difesa che con l'istanza al giudice dell'esecuzione aveva invocato la revoca dell'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria in forza dell'intervenuto rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, di titolo in sanatoria con riferimento al primo piano in sopraelevazione, sub 5-6, e la sospensione dell'ordine di demolizione, con fiscalizzazione dell'abuso, con riferimento al secondo piano dell'edificio, sub 7-8, della medesima particella 576, al Foglio 9, del Catasto Urbano. 2.2. Il giudice avrebbe errato già nell'incipit del provvedimento impugnato laddove ha affermato che «in tema di reati edilizi la sospensione dell'esecuzione della sanzione della demolizione può essere concessa solamente se sia prevedibile un titolo in sanatoria legittimo. [...]», titolo, in tesi, nella specie non futuribile, ma già rilasciato ed esistente fin dal 2010. 2.3. Il giudice avrebbe errato, poi, nell'indicazione delle ragioni in virtù delle quali ha ritenuto «la mancanza dei presupposti di legge per il rilascio del condono» come desunte dalle risultanze della relazione tecnica in atti, secondo cui «il primo piano non risultava ultimato al 31 marzo 2003» (il c.t. della Procura, nell'analizzare il titolo in sanatoria, n. 327 del 22 gennaio 2010, rilasciato su istanza n. 270 del 30 marzo 2004 relativo al solo primo piano in sopraelevazione -sub 5 e 6-, aveva ritenuto che lo stesso annullabile perché, alla data del 24 aprile 2003, il manufatto al primo piano in sopraelevazione non risultava ultimato, come rilevabile dal contenuto del verbale di sequestro n. 32/2003), 2 Sostiene la difesa che, invece, la documentazione fotografica allegata al verbale redatto dalla p.g. in data 24 aprile 2003, attestava la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del titolo abilitativo in sanatoria, ossia la esistenza dei muri perimetrali della abitazione e l'ultimazione del solaio e del tetto dell'immobile, sia pure allo stato rustico (condizione ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità anche in difetto delle finiture interne ed esterne;
cita, a sostegno delle proprie argomentazioni, Sez. 3, n. 35006 del 2024, n.m.). 2.4. Il giudice avrebbe, ancora, errato nell'applicazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 32 d.l. 269/2003, coll'argomentare che «sono state presentate due istanze per i due piani che presentano una volumetria complessiva di 1071.69 e l'ampliamento risulta superiore al 30% della volumetria originaria», con ciò riprendendo l'assunto del c.t. della Procura ("le due istanze, riferendosi a due unità immobiliari che costituivano un unico edificio andavano valutate dall'Amministrazione Comunale nel loro complesso e non separatamente, peraltro le stesse sono riferibili ad un unico centro di interesse"), e ritenendo che il primo piano, già condonato, eccedeva i limiti volumetrici imposti dalla legge, perché superiore al 30% della volumetria originaria, ma non motivando in ordine al requisito, sussidiario, dei 750 mc previsto dalla legge. Invero, sostiene la difesa -preliminarmente rilevato che il manufatto cui si riferisce il titolo in sanatoria n. 327 del 22 gennaio 2010, rilasciato in accoglimento della istanza n. 270 del 30 marzo 2004 presentata dal AL MA, attiene al solo primo piano, e che un'ulteriore istanza di sanatoria relativa al secondo piano è stata rigettata da parte dell'Amministrazione locale- che al 31 marzo 2003, termine ultimo per l'ultimazione del manufatto ai fini della fruibilità della sanatoria, il secondo piano non esisteva, come comprovato dalla foto del verbale del 24 aprile 2003; che "il secondo piano è per legge incondonabile, e la sua inesistenza al 31 marzo 2003 lo rende giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione del condono del primo piano. [...]. Il Comune non ha errato nel valutare separatamente le due domande, atteso che quella attinente al secondo piano non era rilevante giuridicamente proprio perché la stessa mancava dell'imprescindibile requisito temporale e, pertanto, non era da considerarsi giuridicamente rilevante". Tale argomentazione sarebbe confortata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui «l'ultimazione delle opere al 31.03.2003 costituisce un requisito essenziale per l'ammissibilità al condono. Qualsiasi porzione realizzata successivamente non può incidere negativamente sulla sanabilità delle porzioni esistenti legittimamente prima di tale data» (così Sez. IV, n. 658/2021). Chiaro sarebbe l'errore in cui il giudice è incorso, per aver calcolato la cubatura dei due piani complessivamente laddove il secondo piano al 31 marzo 2003 neppure 3 esisteva, con grave difetto di motivazione in ordine alla giustificazione del superiore assunto, mercè il mero richiamo alla consulenza del p.m.. 2.5. Ulteriore, analogo vizio di violazione di legge e di motivazione denuncia la difesa di AL in relazione alla mancata verifica, ed al correlativo vizio di motivazione, in ordine al superamento del limite, alternativo a quello del 30% della volumetria originaria (attestato ancora una volta dal c.t. della Procura che aveva commisurato l'ampliamento assentibile in 499.07 mc a fronte dei 535,845 realizzati e condonati), dell'ampliamento complessivo di cubatura superiore a 750 mc, alternativamente previsto rispetto al primo, e asseritamente non superato. 2.6. Lamenta, da ultimo, vizio di motivazione -assente o manifestamente illogica- relativamente al rigetto della richiesta di cd. fiscalizzazione dell'abuso -relativo alla realizzazione del secondo piano del manufatto edilizio- per il quale è stato emesso provvedimento di diniego del permesso in sanatoria, e persiste l'ordine di demolizione. Assume la difesa che la demolizione del piano secondo cagionerebbe notevoli pregiudizi a tutta la restante parte dell'infrastruttura, come da relazione del proprio c.t. in virtù della quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione, in applicazione del disposto degli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. La motivazione del diniego dell'istanza resa dal Tribunale sarebbe insufficiente, oltre che illogica, contraddittoria e manifestamente infondata nella parte in cui argomenta che «dalla relazione del consulente tecnico non traspare alcuna impossibilità di demolire i manufatti in sopraelevazione», non essendo stato posto al consulente espresso quesito in proposito e non avendo il Tribunale adeguatamente valutato le circostanze che potrebbero rendere 'ingiusta' la demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici 4 o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01). E' noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 - 01). 2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rilevato la mancanza dei presupposti di legge per il rilascio del condono, tanto desumendo dalla mancata ultimazione del primo piano (manufatto .oggetto del titolo in sanatoria n. 327 del 22.01.2020 dell'Unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al primo piano [posta] alla Via Enrico Fermi, 18/A Quarto (NA) distinte[a] in Catasto urbano al Foglio 9, Particella 576, sub 5- 6, per cui era stata invocata la revoca dell'ordine di demolizione) alla data del 31 marzo 2003 e considerato che le due istanze di 'condono' (la prima delle quali, relativa alla Particella 576, sub 5-6, corrispondente al primo piano dell'immobile, esitata nel titolo in sanatoria di cui sopra, la seconda, peraltro intempestiva come dalla stessa difesa dedotto col ricorso in esame, relativa alla medesima particella 576, sub 7-8, corrispondente al secondo piano dell'immobile) presentate dal medesimo soggetto, odierno ricorrente, erano relative al manufatto di volumetria complessiva pari a mc 1071,69, con ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria. Ha attestato, dunque, quale implicito presupposto, l'unicità dell'intervento edilizio, l'illegittimità del titolo in sanatoria pur rilasciato dall'amministrazione comunale in relazione al primo piano del manufatto, e, esplicitamente, in una con il rigetto di analoga richiesta per il secondo piano del manufatto edilizio, il superamento dei limiti volumetrici assentibili in sanatoria. Con ciò dando, sinteticamente, ma efficacemente, atto dell'iter logico e giuridico seguito e delle verifiche effettuate. 3. Ciò premesso le censure sopra illustrate ai §§ da 2.2. a 2.5. del Ritenuto in Fatto, possono essere esaminate congiuntamente. 3.1. L'istanza indirizzata al Giudice dell'esecuzione e rigettata con il provvedimento impugnato ineriva -come anticipato- alla revoca dell'ordine di demolizione quanto al primo piano del manufatto (in relazione al quale è stato rilasciato titolo in sanatoria) ed alla sospensione dello stesso quanto al secondo piano (porzione 5 dell'immobile per la quale, a differenza della prima, l'istanza di condono era stata rigettata dalla competente amministrazione comunale). 3.2. Si osserva che il presupposto dell'unicità del manufatto, giustifica, logicamente e giuridicamente, l'incipit del provvedimento impugnato, che afferma un principio indiscutibile: «in tema di reati edilizi la sospensione dell'esecuzione della sanzione della demolizione può essere concessa solamente se sia prevedibile un titolo in sanatoria legittimo. [...]». 3.3. Il modus operandi ricostruito dal Tribunale impugnato e pure desumibile dal ricorso -unici atti ai quali questa Corte può avere accesso- riguarda la costruzione, in sopraelevazione rispetto al pianterreno -che deve ritenersi legittimamente realizzato- di un unico edificio, di un primo e poi di un secondo piano, entrambi 'abusivi', sia pure, il primo piano, secondo postulazione difensiva, 'legittimato', a posteriori, da condono che il Tribunale ha tuttavia giudicato illegittimo. Il giudice di merito ha ritenuto, dunque, l'illegittimità del provvedimento di condono anche sulla base della considerazione che le due istanze sono relative ad una volumetria, complessiva, di 1.071,69, con un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria (assunto neppure contestato dalla difesa, se non previa pretesa distinta valutazione dei due interventi -relativi al primo ed al secondo piano- e postulata legittimazione del più risalente -relativo al primo piano- in quanto oggetto di condono). E', peraltro, la stessa difesa a specificare che, già con riferimento al piano primo, vi era stato uno sforamento della cubatura astrattamente condonabile -nella misura del 30% della volumetria preesistente pari a mc 499.07- per essere stato realizzato un manufatto di complessivi mc 535,845. Volumetria, già illegittimamente condonata, da cui la illegittimità del titolo e l'abusività del primo intervento edilizio, che, insieme con quella relativa al secondo piano, assomma la cubatura abusiva, complessiva, nei mc 1.071,69, valutati dal Giudice dell'esecuzione quale misura impeditiva del riconoscimento, nel caso di specie, dei presupposti di legge per il rilascio del condono. 3.4. Si rileva che in forza dei principi reiteratamente espressi da questa Corte di legittimità, ai fini dell'applicazione del condono ai sensi dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, occorre il concomitante rispetto di un duplice limite di cubatura: 750 mc in relazione a ciascuna unità abitativa (richiede l'art. 39, rubricato «Definizione agevolata delle violazioni edilizie», che le opere abusive «non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi», condizioni nella specie entrambe .sussistenti), e 3.000 mc in relazione all'intera costruzione. 6 A tal proposito, questa Corte ha costantemente interpretato l'art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994, nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite a una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Cantiello, Rv. 259292; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Murica, Rv. 220592). Dalle considerazioni che precedono discende che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione interamente abusiva, quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015 - dep. 18/05/2015, Esposito, Rv. 263639). Il riferimento oggettivo all'unicità della nuova costruzione interamente abusiva impedisce, perciò, che il limite di 750 metri cubi possa essere aggirato mediante il frazionamento delle sue singole parti, altrimenti si eluderebbe la finalità della legge che era (ed è) quella di sanare abusi modesti. In altri termini, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini dell'individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo - come nella specie- ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in Sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto). Di conseguenza, va riaffermato il principio giusto il quale, in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in .caso 7 di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887: fattispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unità di volumetria inferiore a 750 mc.; Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, P.G., Rv. 280700; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084). 3.5. La valutazione svolta dal Tribunale risulta dunque corretta sia con riferimento ai principi generali della "unitarietà" della valutazione dell'opera abusiva medesima, affermati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, sia con quelli relativi alla "immanenza" dell'abusività dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 12521 del 13/02/2025) sicché, dalla persistenza del carattere abusivo di un'opera -così che ulteriori interventi su di essa, di qualsiasi materiale e tipologia e realizzati in qualsiasi momento cronologico, ancorché successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, ne costituiscono prosecuzione- deriva il principio della necessaria valutazione "unitaria" dell'opera abusiva: il nuovo intervento sull'opera abusiva, siccome per ciò solo anche esso abusivo, impone a taluni fini una valutazione unitaria del manufatto, impedendo di distinguere, per una diversa regimentazione, tra parti illecite e parti regolari, o anteriori e successive, e coinvolgendo nell'illegalità l'intero intervento. 3.6. Si tratta di argomentazioni che travolgono e superano l'eventuale -allegato dalla difesa- completamento del primo piano in epoca antecedente al 31 marzo 2003, in ordine al quale è ultroneo in questa sede discettare, e che rappresenta solo uno dei presupposti per la legittimità del conseguito 'condono', rispetto al quale resta il difetto dei presupposti volumetrici -correttamente posto a base del rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, mercè valutazioni, di merito, in questa sede non prospettabili, oltre che neppure contestate dalla difesa in concreto- e il -pur allegato, questa volta direttamente dalla difesa nel proprio ricorso- difetto del requisito temporale, essendo la seconda istanza palesemente intempestiva. I motivi fin qui discussi, alfine, oltre che manifestamente infondati, sono anche ab imis inammissibili in quanto impingono nel fatto, in questa sede non rivalutabile. 3.7. Inammissibile è, anche, la censura, svolta esclusivamente in termini di vizio di motivazione, in ordine al rigetto della istanza cd. di 'fiscalizzazione' dell'abuso relativo al piano secondo del manufatto (§ 2.6 del Ritenuto in fatto), in relazione al quale l'istanza di condono è esitata in provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione comunale competente. Il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla base del presupposto dell'assenza di impedimenti alla demolizione dei manufatti in sopraelevazione. 8 La difesa, per converso, assume di aver fornito la prova del contrario, con riferimento alla attestata (con c.t. di parte) deformabilità degli elementi strutturali. 3.7.1. Premesso il già sopra evocato principio, costantemente affermato da questa Sezione, in forza del quale in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione -investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dòvere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642), rileva il Collegio che un principio del genere vale, per identità di ratio, anche in relazione alla sindacabilità, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 -applicabile in caso di interventi di ristrutturazione in assenza o in totale difformità del titolo-, e 34 d.P.R. n. 380 del 2001 -applicabile in caso di interventi edilizi in parziale difformità rispetto al titolo edilizio-, la cui disciplina risulta, comunque, eccentrica rispetto alla fattispecie in esame, trattandosi di immobile completamente abusivo -per quanto sopra significato-. 3.7.3. Ciò detto la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. Deve inoltre affermarsi che l'impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere oggettiva e assoluta;
a tal 'proposito, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell'intero edificio: evenienza, quest'ultima, che si rappresenta quale unico limite a detto ripristino. 3.7.4. Nella specie, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, il Tribunale ha attestato che nessuna impossibilità tecnica della demolizione parziale risulta dalla relazione del tecnico di ufficio, nel mentre la difesa non ha provato la propria allegazione circa la proposizione, o meno, al tecnico, di specifico quesito al proposito. 9 Deposi in Cancelleria L'interferenza della ordinata demolizione con la tenuta statica dell'immobile legittimamente assentito, così risolta dal tribunale, resta questione di fatto, in questa sede non riproponibile. 3.7. Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione, certamente non predicabile nel caso, denunciato ma non ritenuto dal Collegio, di error iuris. Non può ritenersi, al proposito, la mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio sì radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di AL MA -condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Pozzuoli, del 17 maggio 2006, irrevocabile il 24 gennaio 2008, alla pena di mesi nove di Penale Sent. Sez. 3 Num. 15005 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GI NZ Data Udienza: 23/10/2025 reclusione ed euro cinquecento di multa, con la quale veniva altresì ordinata la demolizione di quanto sottoposto a sequestro- di revoca dell'ordine di demolizione, invocata "deducendo la sopravvenienza di atti amministrativi incompatibili con il predetto ordine, in particolare il titolo in sanatoria n. 327 del 22.01.2020 dell'Unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al primo piano [posta] alla Via Enrico Fermi, 18/A Quarto (NA) distinte[a] in Catasto urbano al Foglio 9, Particella 576, sub 5-6; [...]", e di sospensione dell' "ordine di demolizione per il medesimo immobile ma in relazione alla sola particella 576 sub 7-8 per poter accedere alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 33 comma2, 34 comma 2 DPR 380/2001". 2. AL MA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, affidato ad un unico, articolato, motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33, comma 2, e 34 d.P.R. 380/2001, nonché 32 d.l. 269/2003, conv. con modifiche, dalla legge n. 326/2003, e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, manifestamente illogica e contraddittoria sì come risultante dall'ordinanza impugnata. 2.1. Deduce la difesa che con l'istanza al giudice dell'esecuzione aveva invocato la revoca dell'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria in forza dell'intervenuto rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, di titolo in sanatoria con riferimento al primo piano in sopraelevazione, sub 5-6, e la sospensione dell'ordine di demolizione, con fiscalizzazione dell'abuso, con riferimento al secondo piano dell'edificio, sub 7-8, della medesima particella 576, al Foglio 9, del Catasto Urbano. 2.2. Il giudice avrebbe errato già nell'incipit del provvedimento impugnato laddove ha affermato che «in tema di reati edilizi la sospensione dell'esecuzione della sanzione della demolizione può essere concessa solamente se sia prevedibile un titolo in sanatoria legittimo. [...]», titolo, in tesi, nella specie non futuribile, ma già rilasciato ed esistente fin dal 2010. 2.3. Il giudice avrebbe errato, poi, nell'indicazione delle ragioni in virtù delle quali ha ritenuto «la mancanza dei presupposti di legge per il rilascio del condono» come desunte dalle risultanze della relazione tecnica in atti, secondo cui «il primo piano non risultava ultimato al 31 marzo 2003» (il c.t. della Procura, nell'analizzare il titolo in sanatoria, n. 327 del 22 gennaio 2010, rilasciato su istanza n. 270 del 30 marzo 2004 relativo al solo primo piano in sopraelevazione -sub 5 e 6-, aveva ritenuto che lo stesso annullabile perché, alla data del 24 aprile 2003, il manufatto al primo piano in sopraelevazione non risultava ultimato, come rilevabile dal contenuto del verbale di sequestro n. 32/2003), 2 Sostiene la difesa che, invece, la documentazione fotografica allegata al verbale redatto dalla p.g. in data 24 aprile 2003, attestava la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del titolo abilitativo in sanatoria, ossia la esistenza dei muri perimetrali della abitazione e l'ultimazione del solaio e del tetto dell'immobile, sia pure allo stato rustico (condizione ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità anche in difetto delle finiture interne ed esterne;
cita, a sostegno delle proprie argomentazioni, Sez. 3, n. 35006 del 2024, n.m.). 2.4. Il giudice avrebbe, ancora, errato nell'applicazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 32 d.l. 269/2003, coll'argomentare che «sono state presentate due istanze per i due piani che presentano una volumetria complessiva di 1071.69 e l'ampliamento risulta superiore al 30% della volumetria originaria», con ciò riprendendo l'assunto del c.t. della Procura ("le due istanze, riferendosi a due unità immobiliari che costituivano un unico edificio andavano valutate dall'Amministrazione Comunale nel loro complesso e non separatamente, peraltro le stesse sono riferibili ad un unico centro di interesse"), e ritenendo che il primo piano, già condonato, eccedeva i limiti volumetrici imposti dalla legge, perché superiore al 30% della volumetria originaria, ma non motivando in ordine al requisito, sussidiario, dei 750 mc previsto dalla legge. Invero, sostiene la difesa -preliminarmente rilevato che il manufatto cui si riferisce il titolo in sanatoria n. 327 del 22 gennaio 2010, rilasciato in accoglimento della istanza n. 270 del 30 marzo 2004 presentata dal AL MA, attiene al solo primo piano, e che un'ulteriore istanza di sanatoria relativa al secondo piano è stata rigettata da parte dell'Amministrazione locale- che al 31 marzo 2003, termine ultimo per l'ultimazione del manufatto ai fini della fruibilità della sanatoria, il secondo piano non esisteva, come comprovato dalla foto del verbale del 24 aprile 2003; che "il secondo piano è per legge incondonabile, e la sua inesistenza al 31 marzo 2003 lo rende giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione del condono del primo piano. [...]. Il Comune non ha errato nel valutare separatamente le due domande, atteso che quella attinente al secondo piano non era rilevante giuridicamente proprio perché la stessa mancava dell'imprescindibile requisito temporale e, pertanto, non era da considerarsi giuridicamente rilevante". Tale argomentazione sarebbe confortata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui «l'ultimazione delle opere al 31.03.2003 costituisce un requisito essenziale per l'ammissibilità al condono. Qualsiasi porzione realizzata successivamente non può incidere negativamente sulla sanabilità delle porzioni esistenti legittimamente prima di tale data» (così Sez. IV, n. 658/2021). Chiaro sarebbe l'errore in cui il giudice è incorso, per aver calcolato la cubatura dei due piani complessivamente laddove il secondo piano al 31 marzo 2003 neppure 3 esisteva, con grave difetto di motivazione in ordine alla giustificazione del superiore assunto, mercè il mero richiamo alla consulenza del p.m.. 2.5. Ulteriore, analogo vizio di violazione di legge e di motivazione denuncia la difesa di AL in relazione alla mancata verifica, ed al correlativo vizio di motivazione, in ordine al superamento del limite, alternativo a quello del 30% della volumetria originaria (attestato ancora una volta dal c.t. della Procura che aveva commisurato l'ampliamento assentibile in 499.07 mc a fronte dei 535,845 realizzati e condonati), dell'ampliamento complessivo di cubatura superiore a 750 mc, alternativamente previsto rispetto al primo, e asseritamente non superato. 2.6. Lamenta, da ultimo, vizio di motivazione -assente o manifestamente illogica- relativamente al rigetto della richiesta di cd. fiscalizzazione dell'abuso -relativo alla realizzazione del secondo piano del manufatto edilizio- per il quale è stato emesso provvedimento di diniego del permesso in sanatoria, e persiste l'ordine di demolizione. Assume la difesa che la demolizione del piano secondo cagionerebbe notevoli pregiudizi a tutta la restante parte dell'infrastruttura, come da relazione del proprio c.t. in virtù della quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione, in applicazione del disposto degli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. La motivazione del diniego dell'istanza resa dal Tribunale sarebbe insufficiente, oltre che illogica, contraddittoria e manifestamente infondata nella parte in cui argomenta che «dalla relazione del consulente tecnico non traspare alcuna impossibilità di demolire i manufatti in sopraelevazione», non essendo stato posto al consulente espresso quesito in proposito e non avendo il Tribunale adeguatamente valutato le circostanze che potrebbero rendere 'ingiusta' la demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici 4 o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01). E' noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 01/03/1999, Rv. 213010 - 01). 2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rilevato la mancanza dei presupposti di legge per il rilascio del condono, tanto desumendo dalla mancata ultimazione del primo piano (manufatto .oggetto del titolo in sanatoria n. 327 del 22.01.2020 dell'Unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al primo piano [posta] alla Via Enrico Fermi, 18/A Quarto (NA) distinte[a] in Catasto urbano al Foglio 9, Particella 576, sub 5- 6, per cui era stata invocata la revoca dell'ordine di demolizione) alla data del 31 marzo 2003 e considerato che le due istanze di 'condono' (la prima delle quali, relativa alla Particella 576, sub 5-6, corrispondente al primo piano dell'immobile, esitata nel titolo in sanatoria di cui sopra, la seconda, peraltro intempestiva come dalla stessa difesa dedotto col ricorso in esame, relativa alla medesima particella 576, sub 7-8, corrispondente al secondo piano dell'immobile) presentate dal medesimo soggetto, odierno ricorrente, erano relative al manufatto di volumetria complessiva pari a mc 1071,69, con ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria. Ha attestato, dunque, quale implicito presupposto, l'unicità dell'intervento edilizio, l'illegittimità del titolo in sanatoria pur rilasciato dall'amministrazione comunale in relazione al primo piano del manufatto, e, esplicitamente, in una con il rigetto di analoga richiesta per il secondo piano del manufatto edilizio, il superamento dei limiti volumetrici assentibili in sanatoria. Con ciò dando, sinteticamente, ma efficacemente, atto dell'iter logico e giuridico seguito e delle verifiche effettuate. 3. Ciò premesso le censure sopra illustrate ai §§ da 2.2. a 2.5. del Ritenuto in Fatto, possono essere esaminate congiuntamente. 3.1. L'istanza indirizzata al Giudice dell'esecuzione e rigettata con il provvedimento impugnato ineriva -come anticipato- alla revoca dell'ordine di demolizione quanto al primo piano del manufatto (in relazione al quale è stato rilasciato titolo in sanatoria) ed alla sospensione dello stesso quanto al secondo piano (porzione 5 dell'immobile per la quale, a differenza della prima, l'istanza di condono era stata rigettata dalla competente amministrazione comunale). 3.2. Si osserva che il presupposto dell'unicità del manufatto, giustifica, logicamente e giuridicamente, l'incipit del provvedimento impugnato, che afferma un principio indiscutibile: «in tema di reati edilizi la sospensione dell'esecuzione della sanzione della demolizione può essere concessa solamente se sia prevedibile un titolo in sanatoria legittimo. [...]». 3.3. Il modus operandi ricostruito dal Tribunale impugnato e pure desumibile dal ricorso -unici atti ai quali questa Corte può avere accesso- riguarda la costruzione, in sopraelevazione rispetto al pianterreno -che deve ritenersi legittimamente realizzato- di un unico edificio, di un primo e poi di un secondo piano, entrambi 'abusivi', sia pure, il primo piano, secondo postulazione difensiva, 'legittimato', a posteriori, da condono che il Tribunale ha tuttavia giudicato illegittimo. Il giudice di merito ha ritenuto, dunque, l'illegittimità del provvedimento di condono anche sulla base della considerazione che le due istanze sono relative ad una volumetria, complessiva, di 1.071,69, con un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria (assunto neppure contestato dalla difesa, se non previa pretesa distinta valutazione dei due interventi -relativi al primo ed al secondo piano- e postulata legittimazione del più risalente -relativo al primo piano- in quanto oggetto di condono). E', peraltro, la stessa difesa a specificare che, già con riferimento al piano primo, vi era stato uno sforamento della cubatura astrattamente condonabile -nella misura del 30% della volumetria preesistente pari a mc 499.07- per essere stato realizzato un manufatto di complessivi mc 535,845. Volumetria, già illegittimamente condonata, da cui la illegittimità del titolo e l'abusività del primo intervento edilizio, che, insieme con quella relativa al secondo piano, assomma la cubatura abusiva, complessiva, nei mc 1.071,69, valutati dal Giudice dell'esecuzione quale misura impeditiva del riconoscimento, nel caso di specie, dei presupposti di legge per il rilascio del condono. 3.4. Si rileva che in forza dei principi reiteratamente espressi da questa Corte di legittimità, ai fini dell'applicazione del condono ai sensi dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, occorre il concomitante rispetto di un duplice limite di cubatura: 750 mc in relazione a ciascuna unità abitativa (richiede l'art. 39, rubricato «Definizione agevolata delle violazioni edilizie», che le opere abusive «non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi», condizioni nella specie entrambe .sussistenti), e 3.000 mc in relazione all'intera costruzione. 6 A tal proposito, questa Corte ha costantemente interpretato l'art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994, nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite a una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Cantiello, Rv. 259292; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Murica, Rv. 220592). Dalle considerazioni che precedono discende che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione interamente abusiva, quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015 - dep. 18/05/2015, Esposito, Rv. 263639). Il riferimento oggettivo all'unicità della nuova costruzione interamente abusiva impedisce, perciò, che il limite di 750 metri cubi possa essere aggirato mediante il frazionamento delle sue singole parti, altrimenti si eluderebbe la finalità della legge che era (ed è) quella di sanare abusi modesti. In altri termini, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini dell'individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo - come nella specie- ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in Sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto). Di conseguenza, va riaffermato il principio giusto il quale, in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in .caso 7 di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887: fattispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unità di volumetria inferiore a 750 mc.; Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, P.G., Rv. 280700; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084). 3.5. La valutazione svolta dal Tribunale risulta dunque corretta sia con riferimento ai principi generali della "unitarietà" della valutazione dell'opera abusiva medesima, affermati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, sia con quelli relativi alla "immanenza" dell'abusività dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 12521 del 13/02/2025) sicché, dalla persistenza del carattere abusivo di un'opera -così che ulteriori interventi su di essa, di qualsiasi materiale e tipologia e realizzati in qualsiasi momento cronologico, ancorché successivo alla maturata prescrizione del precedente reato, ne costituiscono prosecuzione- deriva il principio della necessaria valutazione "unitaria" dell'opera abusiva: il nuovo intervento sull'opera abusiva, siccome per ciò solo anche esso abusivo, impone a taluni fini una valutazione unitaria del manufatto, impedendo di distinguere, per una diversa regimentazione, tra parti illecite e parti regolari, o anteriori e successive, e coinvolgendo nell'illegalità l'intero intervento. 3.6. Si tratta di argomentazioni che travolgono e superano l'eventuale -allegato dalla difesa- completamento del primo piano in epoca antecedente al 31 marzo 2003, in ordine al quale è ultroneo in questa sede discettare, e che rappresenta solo uno dei presupposti per la legittimità del conseguito 'condono', rispetto al quale resta il difetto dei presupposti volumetrici -correttamente posto a base del rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, mercè valutazioni, di merito, in questa sede non prospettabili, oltre che neppure contestate dalla difesa in concreto- e il -pur allegato, questa volta direttamente dalla difesa nel proprio ricorso- difetto del requisito temporale, essendo la seconda istanza palesemente intempestiva. I motivi fin qui discussi, alfine, oltre che manifestamente infondati, sono anche ab imis inammissibili in quanto impingono nel fatto, in questa sede non rivalutabile. 3.7. Inammissibile è, anche, la censura, svolta esclusivamente in termini di vizio di motivazione, in ordine al rigetto della istanza cd. di 'fiscalizzazione' dell'abuso relativo al piano secondo del manufatto (§ 2.6 del Ritenuto in fatto), in relazione al quale l'istanza di condono è esitata in provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione comunale competente. Il Tribunale ha rigettato l'istanza sulla base del presupposto dell'assenza di impedimenti alla demolizione dei manufatti in sopraelevazione. 8 La difesa, per converso, assume di aver fornito la prova del contrario, con riferimento alla attestata (con c.t. di parte) deformabilità degli elementi strutturali. 3.7.1. Premesso il già sopra evocato principio, costantemente affermato da questa Sezione, in forza del quale in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione -investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dòvere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642), rileva il Collegio che un principio del genere vale, per identità di ratio, anche in relazione alla sindacabilità, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 -applicabile in caso di interventi di ristrutturazione in assenza o in totale difformità del titolo-, e 34 d.P.R. n. 380 del 2001 -applicabile in caso di interventi edilizi in parziale difformità rispetto al titolo edilizio-, la cui disciplina risulta, comunque, eccentrica rispetto alla fattispecie in esame, trattandosi di immobile completamente abusivo -per quanto sopra significato-. 3.7.3. Ciò detto la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. Deve inoltre affermarsi che l'impossibilità della demolizione, che autorizza la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere oggettiva e assoluta;
a tal 'proposito, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive, occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell'intero edificio: evenienza, quest'ultima, che si rappresenta quale unico limite a detto ripristino. 3.7.4. Nella specie, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, il Tribunale ha attestato che nessuna impossibilità tecnica della demolizione parziale risulta dalla relazione del tecnico di ufficio, nel mentre la difesa non ha provato la propria allegazione circa la proposizione, o meno, al tecnico, di specifico quesito al proposito. 9 Deposi in Cancelleria L'interferenza della ordinata demolizione con la tenuta statica dell'immobile legittimamente assentito, così risolta dal tribunale, resta questione di fatto, in questa sede non riproponibile. 3.7. Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione, certamente non predicabile nel caso, denunciato ma non ritenuto dal Collegio, di error iuris. Non può ritenersi, al proposito, la mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio sì radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo. 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025