Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15005
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sopravvenienza di atti amministrativi incompatibili (titolo in sanatoria)

    Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo la mancanza dei presupposti di legge per il rilascio del condono, sia per la mancata ultimazione del primo piano alla data richiesta, sia per il superamento dei limiti volumetrici complessivi considerando entrambe le istanze di sanatoria come riferite a un unico intervento edilizio.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione di norme urbanistiche ed edilizie

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'unicità dell'intervento edilizio e il superamento dei limiti volumetrici, confermando l'illegittimità del titolo in sanatoria. La Corte ha anche evidenziato che il primo piano aveva già sforato la cubatura condonabile e che l'istanza per il secondo piano era intempestiva. Le censure sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti al fatto.

  • Rigettato
    Richiesta di fiscalizzazione dell'abuso per il secondo piano

    Il Tribunale ha rigettato l'istanza rilevando l'assenza di impedimenti oggettivi e assoluti alla demolizione, come richiesto dalla normativa. La Corte ha confermato che la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata solo per vizio motivazionale, ma nella specie la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e insindacabile in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sul rigetto della fiscalizzazione

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché attinente esclusivamente a vizio di motivazione, e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa l'assenza di impossibilità tecnica alla demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15005
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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