Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, invece, di rigettare la relativa istanza, assegna il credito pignorato non è un provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione in base all'art. 111, secondo comma della Cost., in quanto ai sensi di tale norma sono impugnabili solo i provvedimenti, i quali, oltre a disporre in ordine a diritti, sono definitivi, cioè non possono essere impugnati in altro modo, condizione che con riguardo al suddetto provvedimento non sussiste, in quanto avverso l'ordinanza di assegnazione, quale provvedimento del processo esecutivo, può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di assegnazione, deducendosi come motivo di ricorso che il pretore avrebbe dovuto - come giudice dell'esecuzione ed indipendentemente dalla decisione sull'opposizione all'esecuzione, di cui era stato pure in precedenza investito e nell'ambito della quale aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione - rilevare che il credito non era assistito da titolo esecutivo e conseguentemente rigettare l'istanza di assegnazione: la Suprema Corte ha osservato che il suddetto motivo era deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE TRASP IRPINI GTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CAPUANA 175, presso lo studio dell'avvocato MARIO PALOMBI, difeso dall'avvocato FERDINANDO FRASCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DELLA SALA CIRO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato ERMETE GABRIELI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Pretore di AVELLINO, emesso il 15/06/96 e depositato il 03/07/96 (R.G. 2446/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo.
1. - La Gestione Trasporti Irpini, in persona del commissario regionale, con ricorso notificato il 6.9.1996 a IR DE AL, ha chiesto la cassazione dell'ordinanza emessa il 15.6.1996 dal pretore di Avellino, in qualità di giudice dell'esecuzione, nel processo di espropriazione presso terzi iscritto al n. 2446 del ruolo generale delle esecuzioni del 1996.
Il pretore con tale ordinanza aveva assegnato a IR DE AL un credito della Gestione verso il proprio tesoriere, la Banca popolare dell'Irpinia.
2. - IR DE AL ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1.1. - Il ricorso contiene la seguente esposizione dei fatti. IR DE AL ha sottoposto a pignoramento le somme dovute dalla Banca Popolare dell'Irpinia alla Gestione Trasporti Irpini: ciò per un importo di L. 3 milioni.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza 21.12.1995 n. 34/96 pronunciata dal pretore di Avellino quale giudice del lavoro ed il diritto per la cui soddisfazione coattiva il pignoramento è stato eseguito è quello al rimborso delle spese processuali, liquidato nella sentenza in L. 2.600.000.
La Gestione aveva proposto opposizione all'esecuzione per sostenere che la sentenza non costituiva titolo esecutivo in rapporto al credito per le spese del processo ed avevà chiesto la sospensione dell'esecuzione, ma il pretore ha rigettato questa istanza ed ha disposto l'assegnazione.
1.2. - Il motivo per cui il ricorso è stato proposto è un motivo di violazione di norme processuali (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 431, 474 e 480 dello stesso codice).
La ricorrente sostiene che la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 431, primo comma, cod. proc. civ., è disposta per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, non per quello al rimborso delle spese del processo. Perciò il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'espropriazione e respingere l'istanza di assegnazione.
2. - Il ricorso è inammissibile.
L'ordinanza di assegnazione (art. 553 cod. proc. civ.) è un provvedimento esecutivo.
Il debitore, se intende sostenere che l'istanza di assegnazione non doveva essere accolta, ma rigettata, può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.). Tra i motivi per cui l'opposizione può essere proposta è anche quello che è stato invece dedotto a sostegno del ricorso per cassazione: ovverosia che il pretore avrebbe dovuto, come giudice dell'esecuzione ed indipendentemente dalla decisione sull'opposizione all'esecuzione, rilevare che il credito non era assistito da titolo esecutivo e conseguentemente rigettare l'istanza di assegnazione. L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, invece di rigettare la relativa istanza, assegna il credito pignorato non è dunque un provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione in base all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass. 23 marzo 1998 n. 3070). Sono tali infatti solo i provvedimenti del giudice che, oltre a disporre in ordine a diritti, com'è nel caso, sono definitivi, ovverosia non possono essere impugnati in altro modo, condizione che invece nel caso non sussiste.
3. - La ricorrente è condannata al rimborso delle spese di questo giudizio (art. 385 cod. proc. civ.), che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare a IR DE AL le spese di questo giudizio, che liquida in L. 1.041.000=, delle quali L. 1.000.000 - per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999