Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6331
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, invece, di rigettare la relativa istanza, assegna il credito pignorato non è un provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione in base all'art. 111, secondo comma della Cost., in quanto ai sensi di tale norma sono impugnabili solo i provvedimenti, i quali, oltre a disporre in ordine a diritti, sono definitivi, cioè non possono essere impugnati in altro modo, condizione che con riguardo al suddetto provvedimento non sussiste, in quanto avverso l'ordinanza di assegnazione, quale provvedimento del processo esecutivo, può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di assegnazione, deducendosi come motivo di ricorso che il pretore avrebbe dovuto - come giudice dell'esecuzione ed indipendentemente dalla decisione sull'opposizione all'esecuzione, di cui era stato pure in precedenza investito e nell'ambito della quale aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione - rilevare che il credito non era assistito da titolo esecutivo e conseguentemente rigettare l'istanza di assegnazione: la Suprema Corte ha osservato che il suddetto motivo era deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 6331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6331
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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