Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OPO COTA L NONOME DE 6 LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA - Presidente - R.G.N. 13681/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere 17301/98 Consigliere Cron.9175 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 335 F Dott. Antonio GISOTTI Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 22/03/00 ha pronunciato la seguente 246 S ENT ENZA CORTE SUPREMADICASS sul ricorso proposto da: Richiesta coplas NA GI, elettivamente domiciliata in ROMA IL SOLE 24 ORE dal Sig. VIA LA SPEZIA 127/B, presso l'avvocato SISTO A., per diritti L. 3000 25 GEN. 2001 ROMANO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato 11 giusta mandato a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. SISTO contro per diritti L. 3000 PICCINELLI ROSANNA;
#1 1.1 APR 2001 IL CANCELLIERE intimata e sul 2° ricorso n° 17301/98 proposto da: LIRE 5000 CANCELLERIA PICCINELLI ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA 2000 VIA SALARIA 400, presso l'avvocato COCHETTI ANTONIO, 609 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AQ802376 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DE AMBROGIO ELENA, giusta procura a margine del Richiesta copía esecutiva dal Sig. COCHETTI controricorso e ricorso incidentale;
per diritti L. 2/1000 +6 controricorrente e ricorrente incidentale 4 MAG 2001. IL CANCELLIERE
contro
NA GI;
- intimata avverso la sentenza n. 416/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata 1'11/07/97; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, CANCELLERA 1'Avvocato Cochetti, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BY292454 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa AT992008 riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso BB116883 principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. BB116888 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 133 Questa corte con sentenza 14 settembre su ricorso di IN IC, n.9513, annullava, per difetto di motivazione, la sentenza 7 maggio 1991 della Corte d'appello di Brescia, conforme alla decisione del Tribunale di Brescia (29 giugno 1989) che aveva rigettato la domanda della IC nei confronti di OS IC. La Corte d'appello di Brescia, davanti alla quale la causa era stata riassunta, in sede di rinvio, dalla IC, con sentenza pubblicata 1'11 luglio 1997, "rigettava l'appello proposto da IN IC
contro
OS IC, avversO la sentenza del Tribunale di Brescia in data 3 maggio/29 giugno 1989 , che modificava nella motivazione, avendo interpretato la domanda della IC come "azione di regresso nei confronti della condebitrice solidale" IC, "tenuta a rifondere pro quota quanto dalla (attrice) versato ai creditori sociali in adempimento delle nel merito obbligazioni comuni", ma avendo adempiutogiudicato che l'attrice non avesse all'onere di provare "di avere personalmente obbligazioni sociali effettuato pagamenti di con mezzi propri: né prima dell'introduzione del сменный 3 giudizio, ne successivamente ad essa". Contro questa sentenza IN IC ha per cassazione, prospettando un proposto ricorso impugnazione. На resistito con unico motivo di controricorso OS IC, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente IC prospetta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1298, 1299, 2697, 2702 e 2777 C.C.; 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e rimprovera CA di non aver considerato alla Corte di merito che le quietanze relative agli eseguiti pagamenti risultano emesse nei confronti della IC e che tutti pagamenti furono eseguiti in epoca successiva al recesso dalla socia IC e anche oltre 1'avvenuto scioglimento della società (per non essere stata ricostituita la pluralità dei soci), "sicchè le obbligazioni non potevano che essere state soddisfatte direttamente dalla IC (in proprio e non quale legale rappresentante di una società inesistente) con esborsi personali". Contraddetto dalle risultanze della consulenza hsarr 4 tecnica d'ufficio sarebbe poi l'assunto secondo cui i pagamenti eseguiti avrebbero trovato sufficiente capienza nel patrimonio sociale, giacchè il bilancio finale registrava al contrario un disavanzo di oltre 53 milioni;
l'intervenuto saldo di tutti i creditori era stato infine documentalmente provato, e "che la IC abbia soddisfatto tutte le pretese deieffettivamente creditori sociali si deduce dalla circostanza che nessuno ha mai richiesto alla IC alcunchè". ammissibile nei limiti in cui non Il motivo, all'apprezzamento degli elementi contrappone probatori come argomentato dalla Corte di merito una diversa valutazione di quegli stessi elementi, ma denuncia un vizio di ragionamento intrinseco alla decisione impugnata, è infondato. La Corte d'appello di Brescia, con riferimento alle prove documentali esibite dalla IC, ha indicato le ragioni per cui esse non dimostrano affatto che i pagamenti a favore dei creditori sociali fossero stati attuati con denaro personale della stessa IC unico socio superstite dopo il recesso della IC - 1 che aveva di fatto assunto i poteri del liquidatore. E infatti l'adempimento risultava compiuto, in Wend 5 un caso, da un terzo estraneo al giudizio;
in altro, dalla stessa società, e anche là dove la quietanza (ma per importi modesti per certo coperti dall'attivo sociale come accertato dalla indagine tecnico-contabile disposta in primo grado) era stata rilasciata alla IC, poiché i relativi pagamenti costituivano la esecuzione della con le lavoratrici già dipendenti transazione dell'impresa sociale sottoscritta dalla stessa come "legale rappresentante" della società "Sport jeans", non v'era motivo di ritenere che essa la qualità di avesse assunto personalmente soggetto passivo delle obbligazioni azionate" e non avesse impiegato risorse del patrimonio sociale. Motivazione, questa, logicamente ineccepibile, alla quale la ricorrente si limita ad opporre che la Corte di merito non si sarebbe avveduta che transazione e relativi pagamenti avvennero quando già la IC era receduta dalla società e in tempo successivo allo stesso scioglimento della società (per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei tempi previsti) e avrebbe omesso di considerare che la indagine tecnica aveva accertato, nella situazione economica della società all'atto del recesso della IC, un disavanzo 6 di oltre 50 milioni di lire. La censura dunque sviluppa argomenti che palesemente non infirmano l'impianto logico della decisione impugnata, conclusivamente ripetesi svi frammentarifondata elementi di riscontro documentale offerti dall'attrice, inidonei per le stesse risultanze testuali e per ragioni di interpretazione critica a dimostrare l'adempimento del socio personalmente responsabile delle obbligazioni sociali nell'ipotesi di incapienza del patrimonio della società e titolare dell'azione di regresso nei confronti del socio receduto solidamente responsabile. Infondato essendo l'unico motivo di censura, il ricorso principale deve essere rigettato. Rimane perciò assorbito il ricorso incidentale condizionato (con il quale la resistente OS IC deduce che erroneamente il giudice di rinvio si sarebbe ritenuto vincolato dalla ipotesi prospettata dalla sentenza di cassazione quanto come azione di alla interpretazione della domanda regresso verso il socio receduto -, mentre, essendo l'annullamento pronunciato per difetto di stato motivazione in ordine alla identificazione della pretesa esercitata dall'attrice IC, era Istevu 7 operante esclusivamente il divieto di ripetere l'errore logico della sentenza cassata). La IC, soccombente, condannata -infine al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della resistente IC.
P.Q.M.
principale, dichiara assorbito quello incidentale La Corte rigetta il ricorsov e condanna la TE IC ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, a IC, vfavore della resistente liquidate in complessive lire 3.116.000 delle quali lire 3 milioni per onorari di avvocato. Roma, 22 marzo 2000. 40000 IL RELATORE IL PRESIDENTE,Hosh fromundosero, est, 290000 CO PY Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancel Luisa Passineiti 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE 11 Nove fru mo UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dod 6 MAR. 2001 alan. 10850 (fir N "G O H T .00% L E 1010 D 8