CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10605 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP EA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10605 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da ND AP, e per l'effetto ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché con una sentenza della Corte di appello di Lecce, a seguito di rito abbreviato, delitti ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, rideterminando la pena finale in anni undici e giorni venti di reclusione ed C 34.000 di multa. 2. Il ricorrente, con unico motivo, lamenta eccessività nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, calcolati secondo un contestato criterio di proporzionalità matematica agganciato ai quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuta in ogni vicenda processuale, e comunque difetto di motivazione in ordine a tali aumenti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e rivalutativo, laddove si diffonde nella critica del criterio proporzionale che è stato seguito dal giudice dell'esecuzione, in chiara corrispondenza con i quantitativi di sostanze stupefacenti involti in ciascuna vicenda processuale. L'ordinanza impugnata ha dato conto e ragione della misura degli aumenti sanzionatori, dapprima in termini generali, con valorizzazione della recidiva contestata in relazione a tutte le vicende, indice di una pervicace risoluzione criminale mantenuta nel tempo, e con richiamo all'ingente quantitativo complessivo e alla differente tipologia delle sostanze stupefacenti;
quindi, per ciascuno dei numerosi reati satellite, la pena è stata calcolata in misura proporzionale alle specifiche quantità interessate (senza le sbavature che denuncia il ricorrente, peraltro opponendo apprezzamenti di merito non considerabili nella presente sede di legittimità), così rendendo comprensibile l'iter motivazionale che ha guidato il giudice dell'esecuzione. Non si apprezza dunque violazione del principio di diritto stabilito con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha richiesto che siano motivati in modo distinto gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: condizioni senz'altro osservate nella specie. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore Il Preside te
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10605 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da ND AP, e per l'effetto ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché con una sentenza della Corte di appello di Lecce, a seguito di rito abbreviato, delitti ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, rideterminando la pena finale in anni undici e giorni venti di reclusione ed C 34.000 di multa. 2. Il ricorrente, con unico motivo, lamenta eccessività nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, calcolati secondo un contestato criterio di proporzionalità matematica agganciato ai quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuta in ogni vicenda processuale, e comunque difetto di motivazione in ordine a tali aumenti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e rivalutativo, laddove si diffonde nella critica del criterio proporzionale che è stato seguito dal giudice dell'esecuzione, in chiara corrispondenza con i quantitativi di sostanze stupefacenti involti in ciascuna vicenda processuale. L'ordinanza impugnata ha dato conto e ragione della misura degli aumenti sanzionatori, dapprima in termini generali, con valorizzazione della recidiva contestata in relazione a tutte le vicende, indice di una pervicace risoluzione criminale mantenuta nel tempo, e con richiamo all'ingente quantitativo complessivo e alla differente tipologia delle sostanze stupefacenti;
quindi, per ciascuno dei numerosi reati satellite, la pena è stata calcolata in misura proporzionale alle specifiche quantità interessate (senza le sbavature che denuncia il ricorrente, peraltro opponendo apprezzamenti di merito non considerabili nella presente sede di legittimità), così rendendo comprensibile l'iter motivazionale che ha guidato il giudice dell'esecuzione. Non si apprezza dunque violazione del principio di diritto stabilito con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha richiesto che siano motivati in modo distinto gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: condizioni senz'altro osservate nella specie. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore Il Preside te
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023