Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ AN - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2BB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ER MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI SANGIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI NN SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 430/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.12.1985 la srl 2BB convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecco la ditta RI AN snc, in persona dell'omonimo titolare esponendo:
- che nel 1982 aveva commissionato alla convenuta la esecuzione di impianti elettrici (videocitofono, automatizzazione cancelli e basculanti) in otto villette;
- che i lavori erano stati eseguiti ma non erano stati a regola d'arte e non erano stati collaudati i telecomandi per l'apertura del cancello;
- che la ditta RI era creditrice della somma di L.
6.938.300 oltre IVA;
- che due acquirenti delle villette avevano fatto causa ad essa attrice anche per la cattiva esecuzione degli impianti elettrici;
- che l'attrice aveva dovuto praticare notevoli sconti agli acquirenti per cui riteneva che nulla era più dovuto alla IT RI nei confronti della quale vantava un credito per i danni subiti.
Chiedeva, pertanto, fosse dichiarato che essa attrice nulla doveva alla convenuta e che questa era tenuta a risarcire i danni da liquidarsi nella misura da accertarsi in corso di causa, con interessi e svalutazione.
La IT RI si costituiva opponendosi alla domande e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di L. 10.530.922, oltre interessi e svalutazione.
L'adito Tribunale rigettò la domanda proposta dall'attrice ed, il parziale accoglimento della riconvenzionale, condannò la srl 2BB al pagamento in favore della snc RI AN la somma di L. 6.918.300, oltre IVA ed interessi sino al saldo. Le spese erano compensate.
La srl 2 BB propose appello insistendo sulla domanda proposte in primo grado e specificando che i danni ad essa dovuti ammontavano a L. 67.700.000 o in quella somma diversa da liquidarsi in via equitativa.
La snc RI AN propose appello incidentale per ottenere il favore delle spese e per ottenere, ai sensi dell'art. 345 c.c., il risarcimento degli ulteriori danni subiti dopo la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio - 22 febbraio 2000 ha respinto l'appello principale ed, accogliendo per quanto di ragione l'appello incidentale, ha condannato la srl 2 BB al pagamento in favore della RI snc delle spese del doppio grado, rigettando la domanda di risarcimento degli ulteriori danni. La Corte di appello ha osservato:
- che i vizi non erano stati denunziati nel termine di sessanta giorni previsto per il contratto di appalto ne' vi era stato riconoscimento di essi da parte del RI;
- che mancava la prova dell'entità e consistenza degli asseriti vizi, non ricavabile neppure dagli atti delle vertenze giudiziarie instaurate nei confronti della 2 BB;
- che non potevano ammettersi le prove testimoniali dedotte dalla srl 2 BB perché generiche e/o irrilevanti;
- che la srl 2 BB, quasi totalmente soccombente in primo grado, era tenuta al rimborso della spese di entrambi i giudizi. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione la srl 2 BB con tre motivi illustrati da memoria.
Non svolge attività difensiva la snc RI AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., la ricorrente sostiene che i vizi erano stati tempestivamente denunziati come poteva evincersi dalla dichiarazione del RI AN e dal telegramma inviato allo stesso dal legale rappresentante di essa ricorrente in data 18.7.1985. Il motivo non è fondato.
Esso, sebbene rubricato come violazione di legge, contiene in effetti, un nuovo apprezzamento dei due scritti (dichiarazione e firma RI e telegramma) che la C.A. ha adeguatamente valutato - anche specificandone il testo - traendo la conseguenza che essi non contenessero ne' una denunzia specifica dei vizi (telegramma) ne' un riconoscimento di essi (dichiarazione) (cfr. pag. delle sentenza impugnata). A tale interpretazione, basata sul dato testuale, la ricorrente oppone, peraltro apoditticamente, la sua personale e divergente interpretazione che non intacca la piena coerenza logica di quella raggiunta dal giudice di merito.
La seconda censura denunzia vizio di omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla ravvisata mancanza di prova dei vizi, sulla esistenza e consistenza dei quali la prova era stata, invece, richiesta e, contraddittoriamente, non era stata ammessa nonostante l'articolato non fosse generico, come erroneamente era stato ritenuto dalla Corte di Appello.
La censura non è fondata atteso che la ricorrente non solo non enuncia i capitoli di prova dedotti ma, con la stessa generica formulazione del motivo di ricorso, da ulteriore fondamento al giudizio di indeterminatezza della prova non ammessa. Nel terzo motivo si deduce violazione dell'art. 92 c.p.c. quanto alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Si sostiene che essendovi stata in primo grado parziale soccombenza della snc RI correttamente il primo giudice che aveva compensato le spese;
ingiusta era pura la condanna alle spese del secondo grado, in cui pure vi era stata soccombenza reciproca. Il motivo è palesemente inammissibile. Non si denunzia violazione di legge e, d'altra parte, la Corte di appello ha motivato adeguatamente l'uso del potere discrezionale circa il governo delle spese di entrambi il gradi, soppesando in maniera congrua le reciproche soccombente e l'esito finale complessivo della lite. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato. Non si fa luogo alla condanna della ricorrente alle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004