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Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 20726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20726 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 7057 - 2017 R.G. proposto da: ET TO s.r.l. – c.f. 03393570753 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Antonia Ingrosso, con studio in Lecce, alla via Cavour, n. 56, e dall’avvocato Alessandro Torsello, con studio in Lecce, alla via Ferrante d’Aragona, n. 15; i nominati difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. RICORRENTE contro CONSORZIO di FI TO e LI OG – c.f. 81001130756 – in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso del Rinascimento, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Barbara Cataldi. CONTRORICORRENTE Civile Sent. Sez. 1 Num. 20726 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 18/07/2023 2 avverso la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 3 maggio 2023 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che chiesto accogliersi ambedue i motivi di ricorso, FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato il 23.5.2005 la ET Salento” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi”. Esponeva che il consorzio convenuto le aveva affidato in appalto i lavori di manutenzione straordinaria dei bacini “Bianca e Olmo” in virtù di capitolato speciale del 30.4.1985 e di “atto di cottimo” del 15.7.1986. Esponeva che aveva adempiuto regolarmente le sue obbligazioni e nondimeno il consorzio convenuto le aveva versato il corrispettivo dovutole con notevole ritardo. Chiedeva che il convenuto fosse condannato a pagarle la somma di euro 55.430,31 a titolo di interessi legali di mora sulle somme pagate in ritardo, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino al soddisfo. 2. Si costituiva il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi”. “Pur riconoscendo di aver redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori solo (…) [deduceva di] aver provveduto ai pagamenti entro i 90 giorni dall’approvazione della contabilità dei lavori da parte del Ministero delle politiche agricole, avvenuta il 9.9.97” (così ricorso, pagg. 1 – 2). Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3 3. Con sentenza n. 130/2012 il tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava il consorzio convenuto a pagare alla s.r.l. attrice la somma di euro 663,19, oltre interessi legali sino al soddisfo;
compensava le spese di lite. 4. La ET Salento” s.r.l. proponeva appello. Resisteva il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi”. 5. Con sentenza n. 827/2016 la Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Reputava, la corte, inammissibile il primo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva, a censura del primo dictum, addotto il grave inadempimento del consorzio per aver ritardato la redazione ed il conseguente inoltro agli organi competenti degli atti necessari al fine di sbloccare la situazione di “stasi” creatasi nella procedura di liquidazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Reputava invero che la censura era stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, dunque tardivamente in prime cure, ex novo in seconde cure (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Reputava, la corte, infondato il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva addotto che il tribunale aveva erroneamente interpretato le clausole contrattuali, allorché aveva assunto che le clausole del capitolato speciale d’appalto, limitatamente ai termini di pagamento, derogassero e validamente si sostituissero alle previsioni del capitolato generale d’appalto ex d.P.R. n. 1063/1962 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava invero che doveva ritenersi ineccepibile l’applicazione, operata dal tribunale, dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto in luogo degli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto alla luce del disposto dell’art. 11 del capitolato speciale, a tenor del quale “l’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dei lavori dello Stato 4 che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava segnatamente che il dies a quo del termine di pagamento di cui all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto e il dies a quo del termine di pagamento di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto erano del tutto differenti (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava quindi che le suddette disposizioni erano in toto incompatibili, sicché nella specie, giusta l’art. 7 cit., i termini di pagamento decorrevano dall’approvazione degli stati di avanzamento da parte degli organi ministeriali (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 - 6) 6. Avverso la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce la ET Salento” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione;
ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi” ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Lecce, non ha formulato né in primo né in secondo grado domande nuove (cfr. ricorso, pag. 5). 5 Deduce che sin dalla citazione di prime cure ha espressamente allegato il grave inadempimento del consorzio per i ripetuti ritardi e per la sua condotta omissiva e siffatto tema d’indagine è rimasto immodificato per l’intero corso del giudizio e dinanzi al tribunale e dinanzi alla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 5). Deduce dunque che le cause del ritardo operano su un piano diverso ovvero, al più, per escludere la colpa del contraente inadempiente (cfr. ricorso, pag. 6). 9. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 10. Questa Corte spiega che la specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, una “mutatio libelli” ed integra, invece, una mera “emendatio libelli”, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (cfr. Cass. 19.4.2010, n. 9266; Cass. 30.11.2005, n. 27079. Del resto, si puntualizza che, affinché vi sia una “mutatio libelli” vietata in grado di appello, occorre che sussista una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato: cfr. Cass. 31.3.2007, n. 8056). 11. Su tale scorta si reputa quanto segue. Vanno, da un lato, disattesi i rilievi cui la corte di merito ha ancorato il riscontro di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. ovvero i rilievi secondo cui in primo grado l’appellante “si era limitata a contestare al Consorzio un ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti e non anche un inadempimento consistente nel ritardo nell’invio dei certificati alle autorità di controllo” (così sentenza d’appello, pag. 4). Vanno, dall’altro, recepite le deduzioni della ricorrente secondo cui non era onerata dell’allegazione della specifica causa del ritardo, siccome era sufficiente la mera allegazione dell’adempimento tardivo (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8). 6 Più esattamente – e contrariamente all’assunto della corte distrettuale - “la contestazione relativa alla del procedimento di liquidazione e alla sua attribuibilità ad un inadempimento del Consorzio” (così sentenza d’appello, pag. 4) non ha integrato gli estremi di una domanda “nuova” ma al più una mera specificazione del fatto addotto in prime cure a fondamento dell’azionata pretesa. 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 11 del capitolato speciale e dell’art. 1218 cod. civ. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 cod. civ. Deduce che la Corte di Lecce, allorché ha opinato per l’applicabilità del capitolato speciale in luogo del capitolato generale, si è limitata alla mera trascrizione delle disposizioni da interpretare (cfr. ricorso, pag. 13), “senza aggiunta di considerazione e/o argomentazione alcuna, né logica né giuridica” (così ricorso, pag. 12). Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto della disposizione di cui all’art. 5 del capitolato speciale (cfr. ricorso, pag. 13), che stabiliva il termine massimo di tre mesi dalla ultimazione dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Consorzio, essenziale ai fini del provvedimento ministeriale di autorizzazione del pagamento. Deduce quindi che la corte distrettuale ha interpretato in maniera atomistica il testo contrattuale, unicamente alla stregua del letterale tenore di alcune clausole (cfr. ricorso, pag. 14). 13. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 14. Va ribadito dapprima l’insegnamento di questa Corte - debitamente menzionato pur dalla corte d’appello - a tenor del quale in tema di appalto di 7 opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole;
cosicché è consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all’art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della “mora debendi” presupposta dalla norma (cfr. Cass. 13.2.2009, n. 3648; cfr., altresì, Cass. (ord.) 10.10.2018, n. 25061). 15. Innegabilmente il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica. Sovviene dunque l’elaborazione di questo Giudice del diritto. Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;
d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in 8 astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 16. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte leccese è immune da incongruenze. Invero, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate, giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum. E tanto, ben vero, pur a prescindere dall’assorbente rilievo per cui qualsivoglia contestazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, u.c., cod. proc. civ., dalla “doppia conforme” (il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 3.6.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3); la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure;
cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860). 17. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla Corte leccese è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Più esattamente, la corte distrettuale ha puntualmente rimarcato, in parte qua agitur, che i contraenti avevano espressamente pattuito, all’art. 11, che le disposizioni del capitolato speciale fossero da applicare a preferenza delle 9 disposizioni del capitolato generale, qualora queste ultime fossero risultate – come nella specie – incompatibili con le prime. Cosicché, ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale, correttamente gli interessi erano da computare non già a decorrere dall’emissione del saldo finale al netto della franchigia di 120 giorni, bensì a decorrere dall’approvazione da parte del Ministero del saldo finale al netto della franchigia di 120 giorni (cfr. a tal riguardo ricorso, pag. 8). Ovviamente l’operata opzione ermeneutica si accredita alla luce dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, con riferimento al canone “letterale”, l’art. 1362 cod. civ., allorché al 1° co. prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione – è il caso di specie - una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005, n. 9284). 18. Una triplice finale notazione si impone. È da ritenere che mercé la prefigurata violazione dell’art. 1363 cod. civ. ovvero mercé l’addotto omesso riferimento all’art. 5 del capitolo speciale la ricorrente prospetti in fondo la (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. È da escludere che all’interpretazione la corte territoriale ha fatto luogo in spregio al canone di cui all’art. 1366 cod. civ. (cui è riferimento a pag. 14 del ricorso) ovvero alla stregua di significati unilaterali o contrastanti con un criterio 10 di affidamento dell’uomo medio (cfr. Cass. 12.3.2014, n. 5782; Cass. 15.3.2004, n. 5239). È da reputare nella specie assolutamente fuor di luogo il riferimento operato dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 14) sia all’art. 1367 cod. civ. (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2018, n. 19493) sia all’art. 1370 cod. civ. (cfr. Cass. 27.5.2003, n. 8411). 19. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 20. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione al medesimo motivo, la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
compensava le spese di lite. 4. La ET Salento” s.r.l. proponeva appello. Resisteva il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi”. 5. Con sentenza n. 827/2016 la Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Reputava, la corte, inammissibile il primo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva, a censura del primo dictum, addotto il grave inadempimento del consorzio per aver ritardato la redazione ed il conseguente inoltro agli organi competenti degli atti necessari al fine di sbloccare la situazione di “stasi” creatasi nella procedura di liquidazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Reputava invero che la censura era stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, dunque tardivamente in prime cure, ex novo in seconde cure (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Reputava, la corte, infondato il secondo motivo di gravame, con cui l’appellante aveva addotto che il tribunale aveva erroneamente interpretato le clausole contrattuali, allorché aveva assunto che le clausole del capitolato speciale d’appalto, limitatamente ai termini di pagamento, derogassero e validamente si sostituissero alle previsioni del capitolato generale d’appalto ex d.P.R. n. 1063/1962 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava invero che doveva ritenersi ineccepibile l’applicazione, operata dal tribunale, dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto in luogo degli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto alla luce del disposto dell’art. 11 del capitolato speciale, a tenor del quale “l’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dei lavori dello Stato 4 che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava segnatamente che il dies a quo del termine di pagamento di cui all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto e il dies a quo del termine di pagamento di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale d’appalto erano del tutto differenti (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava quindi che le suddette disposizioni erano in toto incompatibili, sicché nella specie, giusta l’art. 7 cit., i termini di pagamento decorrevano dall’approvazione degli stati di avanzamento da parte degli organi ministeriali (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 - 6) 6. Avverso la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce la ET Salento” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione;
ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi” ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Lecce, non ha formulato né in primo né in secondo grado domande nuove (cfr. ricorso, pag. 5). 5 Deduce che sin dalla citazione di prime cure ha espressamente allegato il grave inadempimento del consorzio per i ripetuti ritardi e per la sua condotta omissiva e siffatto tema d’indagine è rimasto immodificato per l’intero corso del giudizio e dinanzi al tribunale e dinanzi alla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 5). Deduce dunque che le cause del ritardo operano su un piano diverso ovvero, al più, per escludere la colpa del contraente inadempiente (cfr. ricorso, pag. 6). 9. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 10. Questa Corte spiega che la specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, una “mutatio libelli” ed integra, invece, una mera “emendatio libelli”, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (cfr. Cass. 19.4.2010, n. 9266; Cass. 30.11.2005, n. 27079. Del resto, si puntualizza che, affinché vi sia una “mutatio libelli” vietata in grado di appello, occorre che sussista una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato: cfr. Cass. 31.3.2007, n. 8056). 11. Su tale scorta si reputa quanto segue. Vanno, da un lato, disattesi i rilievi cui la corte di merito ha ancorato il riscontro di inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. ovvero i rilievi secondo cui in primo grado l’appellante “si era limitata a contestare al Consorzio un ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti e non anche un inadempimento consistente nel ritardo nell’invio dei certificati alle autorità di controllo” (così sentenza d’appello, pag. 4). Vanno, dall’altro, recepite le deduzioni della ricorrente secondo cui non era onerata dell’allegazione della specifica causa del ritardo, siccome era sufficiente la mera allegazione dell’adempimento tardivo (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8). 6 Più esattamente – e contrariamente all’assunto della corte distrettuale - “la contestazione relativa alla
cosicché è consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all’art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della “mora debendi” presupposta dalla norma (cfr. Cass. 13.2.2009, n. 3648; cfr., altresì, Cass. (ord.) 10.10.2018, n. 25061). 15. Innegabilmente il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica. Sovviene dunque l’elaborazione di questo Giudice del diritto. Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;
d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in 8 astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 16. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte leccese è immune da incongruenze. Invero, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate, giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum. E tanto, ben vero, pur a prescindere dall’assorbente rilievo per cui qualsivoglia contestazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, u.c., cod. proc. civ., dalla “doppia conforme” (il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 3.6.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3); la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure;
cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860). 17. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla Corte leccese è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Più esattamente, la corte distrettuale ha puntualmente rimarcato, in parte qua agitur, che i contraenti avevano espressamente pattuito, all’art. 11, che le disposizioni del capitolato speciale fossero da applicare a preferenza delle 9 disposizioni del capitolato generale, qualora queste ultime fossero risultate – come nella specie – incompatibili con le prime. Cosicché, ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale, correttamente gli interessi erano da computare non già a decorrere dall’emissione del saldo finale al netto della franchigia di 120 giorni, bensì a decorrere dall’approvazione da parte del Ministero del saldo finale al netto della franchigia di 120 giorni (cfr. a tal riguardo ricorso, pag. 8). Ovviamente l’operata opzione ermeneutica si accredita alla luce dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, con riferimento al canone “letterale”, l’art. 1362 cod. civ., allorché al 1° co. prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione – è il caso di specie - una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005, n. 9284). 18. Una triplice finale notazione si impone. È da ritenere che mercé la prefigurata violazione dell’art. 1363 cod. civ. ovvero mercé l’addotto omesso riferimento all’art. 5 del capitolo speciale la ricorrente prospetti in fondo la (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. È da escludere che all’interpretazione la corte territoriale ha fatto luogo in spregio al canone di cui all’art. 1366 cod. civ. (cui è riferimento a pag. 14 del ricorso) ovvero alla stregua di significati unilaterali o contrastanti con un criterio 10 di affidamento dell’uomo medio (cfr. Cass. 12.3.2014, n. 5782; Cass. 15.3.2004, n. 5239). È da reputare nella specie assolutamente fuor di luogo il riferimento operato dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 14) sia all’art. 1367 cod. civ. (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2018, n. 19493) sia all’art. 1370 cod. civ. (cfr. Cass. 27.5.2003, n. 8411). 19. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 20. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione al medesimo motivo, la sentenza n. 827/2016 della Corte d’Appello di Lecce e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte