CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
IZIARIO DE TO NN RI, nata a [...] il [...]; SENTENZA sul ricorso proposto da: IL FU - rEB 2023 11, avverso la sentenza n. 957 del Tribunale di Cassino del 6 luglio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa redatta per la ricorrente dall'avv. Bruno MOLINARO, del foro di Napoli, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5578 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 6 luglio 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di De TT NN RI in ordine al reato di cui all'art. 1161 del rd n. 327 del 1942 per avere occupato in assenza di apposita concessone un tratto di spazio del demanio marittimo, mediante la realizzazione di una struttura adibita a deposito di attrezzature balneari asservita al chiosco bar da lei gestito in Formia, località Santo Janni, e la ha, pertanto, condannata alla pena di giustizia. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione, unico strumento impugnatorio praticabile stante la sanzione esclusivamente pecuniaria irrogata a suo carico, la De TT, articolando un unico motivo di ricorso. afferente alla mancata acquisizione di una prova decisiva, consistente in un dvd in cui sono impresse le immagini delle mareggiate i cui effetti sono stati la causa della realizzazione della struttura di cui al capo di imputazione. Con atto depositato in data 8 giugno 2022 la difesa della De TT, rappresentata da un diverso difensore rispetto a quello che aveva redatto i motivi originari di ricorso, ha formulato una nuova censura relativa al fatto che il Tribunale di Cassino a corredo della condanna inflitta alla ricorrente abbia altresì disposto l'ordine di demolizione della struttura di cui sopra. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che il primo motivo di impugnazione è chiaramente inammissibile;
con esso, infatti, la ricorrente difesa si lamenta del fatto che il Tribunale di Cassino non abbia disposto la acquisizione di una prova documentale, costituita da un dvd riportante le immagini elle mareggiate che si erano abbattute sul litorale di Formia all'altezza del chiosco bar da lei realizzato, incontestatamente su suolo demaniale ed in assenza di qualsivoglia concessione, e che avrebbero potuto dimostrare il fatto che l'opera era stata realizzata al fine di salvaguardare sia la incolumità personale della imputata che la funzionalità della sua attività economica. Ciò posto osserva il Collegio che, in disparte le ragioni che hanno indotto il giudice cassinate a non ammettere la prova documentale in questione, per essere rilevante in sede di legittimità il vizio avente ad oggetto la mancata unione di una prova postula che siffatta prova sarebbe stata di per sé idonea a giustificare un diverso esito del giudizio rispetto a quello avuto in sua 2 assenza, in quanto idonea, ove confrontata con la sentenza impugnata, ad intaccarne la struttura portante cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2020, n. 9878; idem Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6783). Laddove si valuti la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni poste a suo sostegno sì osserva che la ampiezza del manufatto attraverso il quale è stata realizzata la occupazione abusiva di suolo demaniale (pari a circa 23 mq) e la sua destinazione (due servizi igienici ed un ripostiglio) non mostrano alcun collegamento rispetto alla ora dichiarata finalità di porre in sicurezza rispetto alle eventuali intemperie atmosferiche le condotte idriche ed elettriche serventi il suo esercizio pubblico, sicchè la incidenza di una pretesa condizione di stato di necessità nella realizzazione del manufatto appare sostanzialmente di fantasia;
pertanto la produzione documentale della quale stato inibita l'acquisizione agli atti, considerato il contenuto di essa quale rappresentato dalla steg9 ricorrente, non aveva, senza alcun dubbio, alcuna portata decisivt\ai fini della definizione del giudizio ora in questione. La ritenuta inammissibilità del motivo principale di impugnazione priva in radice di rilevanza, in quanto parimenti inammissibile, il motivo aggiunto di ricorso, senza neppure doverne esaminare l'esistenza, peraltro assai dubbia, dei necessari collegamenti con il motivo principale (sul punto si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 ottobre 2014, n. 45075; idem Sezione VI penale, 3 gennaio 1991, n. 1132), considerato che la facoltà di presentare motivi aggiunti è concessa solo in presenza di motivi originari ammissibili (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 febbraio 1990, n. 1878). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa redatta per la ricorrente dall'avv. Bruno MOLINARO, del foro di Napoli, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5578 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 6 luglio 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di De TT NN RI in ordine al reato di cui all'art. 1161 del rd n. 327 del 1942 per avere occupato in assenza di apposita concessone un tratto di spazio del demanio marittimo, mediante la realizzazione di una struttura adibita a deposito di attrezzature balneari asservita al chiosco bar da lei gestito in Formia, località Santo Janni, e la ha, pertanto, condannata alla pena di giustizia. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione, unico strumento impugnatorio praticabile stante la sanzione esclusivamente pecuniaria irrogata a suo carico, la De TT, articolando un unico motivo di ricorso. afferente alla mancata acquisizione di una prova decisiva, consistente in un dvd in cui sono impresse le immagini delle mareggiate i cui effetti sono stati la causa della realizzazione della struttura di cui al capo di imputazione. Con atto depositato in data 8 giugno 2022 la difesa della De TT, rappresentata da un diverso difensore rispetto a quello che aveva redatto i motivi originari di ricorso, ha formulato una nuova censura relativa al fatto che il Tribunale di Cassino a corredo della condanna inflitta alla ricorrente abbia altresì disposto l'ordine di demolizione della struttura di cui sopra. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che il primo motivo di impugnazione è chiaramente inammissibile;
con esso, infatti, la ricorrente difesa si lamenta del fatto che il Tribunale di Cassino non abbia disposto la acquisizione di una prova documentale, costituita da un dvd riportante le immagini elle mareggiate che si erano abbattute sul litorale di Formia all'altezza del chiosco bar da lei realizzato, incontestatamente su suolo demaniale ed in assenza di qualsivoglia concessione, e che avrebbero potuto dimostrare il fatto che l'opera era stata realizzata al fine di salvaguardare sia la incolumità personale della imputata che la funzionalità della sua attività economica. Ciò posto osserva il Collegio che, in disparte le ragioni che hanno indotto il giudice cassinate a non ammettere la prova documentale in questione, per essere rilevante in sede di legittimità il vizio avente ad oggetto la mancata unione di una prova postula che siffatta prova sarebbe stata di per sé idonea a giustificare un diverso esito del giudizio rispetto a quello avuto in sua 2 assenza, in quanto idonea, ove confrontata con la sentenza impugnata, ad intaccarne la struttura portante cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2020, n. 9878; idem Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6783). Laddove si valuti la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni poste a suo sostegno sì osserva che la ampiezza del manufatto attraverso il quale è stata realizzata la occupazione abusiva di suolo demaniale (pari a circa 23 mq) e la sua destinazione (due servizi igienici ed un ripostiglio) non mostrano alcun collegamento rispetto alla ora dichiarata finalità di porre in sicurezza rispetto alle eventuali intemperie atmosferiche le condotte idriche ed elettriche serventi il suo esercizio pubblico, sicchè la incidenza di una pretesa condizione di stato di necessità nella realizzazione del manufatto appare sostanzialmente di fantasia;
pertanto la produzione documentale della quale stato inibita l'acquisizione agli atti, considerato il contenuto di essa quale rappresentato dalla steg9 ricorrente, non aveva, senza alcun dubbio, alcuna portata decisivt\ai fini della definizione del giudizio ora in questione. La ritenuta inammissibilità del motivo principale di impugnazione priva in radice di rilevanza, in quanto parimenti inammissibile, il motivo aggiunto di ricorso, senza neppure doverne esaminare l'esistenza, peraltro assai dubbia, dei necessari collegamenti con il motivo principale (sul punto si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 ottobre 2014, n. 45075; idem Sezione VI penale, 3 gennaio 1991, n. 1132), considerato che la facoltà di presentare motivi aggiunti è concessa solo in presenza di motivi originari ammissibili (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 febbraio 1990, n. 1878). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore