Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2020, n. 16492
CASS
Sentenza 27 novembre 2020

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Massime1

La parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale.

Commentario1

  • 1Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2020, n. 16492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16492
Data del deposito : 27 novembre 2020

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