Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
L'indennità di disoccupazione riconosciuta a favore dei lavoratori agricoli dall'art. 7 del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, in deroga ai normali requisiti indicati dalla precedente normativa (art. 13 D.L. n. 30, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 1974) va corrisposta con l'osservanza delle disposizioni della normativa che l'ha prevista anche con riguardo all'ammontare dell'indennità e al numero di giornate per cui essa può essere riconosciuta, e non può invece pretendersi da parte dell'assicurato una commistione tra le due diverse normative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 477/96 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/03/96 r.g.n.143/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Paolo BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 1995 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del 22 settembre 1994 con la quale era stata accertato il diritto dell'assicurata NA AL a percepire l'indennità di disoccupazione in ragione di lire 800 giornaliere con rivalutazione ISTAT dell'importo stesso ed era stata pronunciata la sua condanna al pagamento delle differenze retributive tra detta misura e le somme effettivamente corrisposte. Lamentava la erroneità della decisione del Pretore dato che, a suo avviso, doveva essere ritenuta corretta la liquidazione di detto ente effettuata sulla base della legge 20 maggio 1988 n. 160 e chiedeva, pertanto, che in riforma dell'impugnata sentenza venisse rigettata ogni avversa domanda.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Verona con sentenza del 27 marzo 1996 rigettava l'appello e condanna l'Istituto appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava in punto di fatto che la AL aveva chiesto il trattamento previdenziale per un periodo di disoccupazione sofferto nel corso dell'anno 1987 il che comportava l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della legge n. 160/1988 espressamente destinata a regolare la sorte dell'importo dell'indennità per periodi di disoccupazione verificatisi nel corso dell'anno 1988. Ne conseguiva che, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, andava sancita la indicizzazione ISTAT della misura di 800 lire giornaliere. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NA AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di priorità logica va subito esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso dell'INPS perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata in quanto la sentenza del Tribunale di Verona è stata notificata all'INPS il 17 aprile 1996 ed il ricorso dell'INPS è stato a sua volta notificato all'assicurata il 16 giugno 1996, e cioè nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1,3 e 5 del d.l. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale ha errato nel non dare il dovuto rilievo al comma 3 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1988 n. 160. L'Istituto, infatti, aveva potuto riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione, quantificato nella misura percentuale del 7,5 della retribuzione, in favore della AL unicamente ricorrendo alla disciplina della suddetta disposizione, che aveva introdotto una nuova possibilità di accedere alla prestazione ordinaria di disoccupazione in deroga ai normali requisiti richiesti dalla precedente disciplina. Così la ricorrente, alla quale non poteva essere riconosciuto il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione per mancanza del requisito contributivo (un anno di contribuzione nel biennio), aveva chiesto, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 (anziché nel termine di cui all'art. 129 del r.d.l. n. 1828/1935) la liquidazione dell'indennità allegando il modulo prescritto dal comma 5 dell'art. 7, che stabiliva, appunto, per i lavoratori che non potevano far valere i requisiti dell'anno di contribuzione di cui al comma 3, l'onere di corredare la domanda con apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta;
dichiarazione questa imprescindibile per la determinazione sia delle giornate indennizzabili che dell'importo giornaliero dell'indennità. Dal modulo presentato dalla AL era emerso che la stessa aveva lavorato dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, per un numero di 278 giornate (costituente il requisito occupazionale ex comma 3), sicché si era potuto determinare in 34 il numero delle giornate indennizzabili. Per concludere, la fattispecie per cui è causa, per essere disciplinata dalla nuova normativa del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva sottrarsi all'applicazione integrale della nuova disciplina.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 7 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 ha stabilito che - in attesa della riforma del trattamento di disoccupazione - l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974 n. 114, viene fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione (comma 1). La disposizione in esame, inoltre, dopo avere indicato i criteri per la determinazione della retribuzione di riferimento(comma 2), statuisce ancora che "fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19, primo comma del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636 (convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272), hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di assicurazione nel biennio, nell'anno del 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria. i predetti lavoratori hanno diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito dalle giornate di trattamento di disoccupazione, eventualmente goduto, e quelle delle giornate eventualmente prestate(comma 3). Infine il citato art. 7, richiede per l'ammissione al beneficio per il solo anno 1998 dell'indennità di disoccupazione dei lavoratori di cui al comma 3 (lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma del d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), la presentazione entro il 30 giugno 1988 di domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS (comma 5).
Orbene, come si evince dalla lettera della legge, il suddetto articolo 7 d.l. n. 86/1988, introducendo una nuova possibilità per accedere alla prestazione ordinaria di disoccupazione in deroga ai normali requisiti indicati dalla precedente normativa (e precisamente dall'art. 13 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), ha riconosciuto detto beneficio a partire dal 1988 ma con riguardo a situazioni di disoccupazione facenti riferimento all'anno precedente.
Orbene, in quest'ultima previsione normativa va correttamente inquadrata la fattispecie in esame, in quanto - come ha sempre sostenuto l'Istituto previdenziale in corso di causa, senza che il suo assunto trovasse smentita alcuna - NA AL ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione in ragione delle prestazioni lavorative svolte nell'anno 1987, rivendicando, quindi, il suo diritto al diverso trattamento assicurato dall'art. 7, comma 3, del d. legge 21 marzo 1988 n. 86 per sussistere tutti i requisiti sostanziali (prestazione nell'anno 1987 di almeno settantotto giorni di attività lavorativa per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria) e procedurali (presentazione di domanda su apposito modulo entro il 30 giugno 1988 con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 ed il relativo importo) richiesti per usufruire di detto trattamento, consistente nell'indennità giornaliera da quantificare nella percentuale del 7,5 della retribuzione.
Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impugnata, per avere invece accolto la domanda della AL diretta ad ottenere l'ordinaria indennità di disoccupazione di lire 800 giornaliere correlata rivalutazione, si traduce in una violazione di legge, e precisamente in una violazione dell'art. 7, commi 1, 3 e 5 d.l., n. 86/1998 sulla base delle quali disposizioni l'INPS ha sostenuto di avere già corrisposto l'indennità di disoccupazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata, ed alla stregua del disposto dell'art. 384 c. p. c. , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla AL - con ricorso depositato nella cancelleria della Pretura di Verona - e diretta a percepire, con inammissibili effetti di duplicazione del trattamento previdenziale, l'ordinaria indennità di disoccupazione, in ragione di lire 800 giornaliere, con rivalutazione ISTAT.
In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa sulle spese dell'intero giudizio, stante il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da NA AL con ricorso del 2 marzo 1994 davanti al Pretore di Verona. Nulla sulle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999