Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 31848
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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Al fine di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, nella procedura di convalida del provvedimento del questore che gli faccia divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, è congruo il termine di tre giorni che intercorra tra la notifica di esso e la sua convalida da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 31848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31848
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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