Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
Al fine di consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, nella procedura di convalida del provvedimento del questore che gli faccia divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, è congruo il termine di tre giorni che intercorra tra la notifica di esso e la sua convalida da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 31848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31848 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI - Presidente - del 05/07/2002
Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - SENTENZA
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 2673
Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 14554/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da per diritti
1) TO ON, nato il [...]
avverso l'ordinanza 1 marzo 2002 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze
visti gli atti,
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO, lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. GIOVANNI PALOMBARNI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso OSSERVA
1. Con decreto 20 febbraio 2002, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n. 401/1989 e notificato all'interessato alle ore 10.40
del successivo 26 febbraio, il Questore di Firenze ha disposto, nei confronti di OP MO, il divieto, per la durata di tre anni, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio disputate sul territorio nazionale nonché ai luoghi circostanti lo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, imponendogli altresì le prescrizioni di cui al secondo comma della norma citata.
A seguito di tempestiva richiesta del pubblico ministero (depositata alle ore 13.10 del 27 febbraio), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa alle ore 11.00 del 1^ marzo 2002, ha convalidato il provvedimento del questore.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore, il OP deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare il ricorrente eccepisce: a) violazione del diritto di difesa per essere l'ordinanza di convalida intervenuta in tempi troppo ristretti, così precludendo la concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa producendo memorie o altri atti;
b) illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 97, 24 e 111 Costituzione, dell'art. art. 6 co. 2 legge n. 401/1989 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del questore rechi la specificazione del termine entro il quale l'interessato può presentare al gip memorie difensive;
c) difetto dei presupposti legittimanti la convalida e incongruità della relativa motivazione per mancato esame di elementi (buoni precedenti penali e modalità del fatto) idonei a escludere la pericolosità sociale di esso ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
L'ordinanza di convalida è stata emessa, come risulta dai dati temporali sopra riportati, nel quarto giorno (per la precisione, dopo settantadue ore e 20 minuti) dalla notifica al OP del decreto del questore (contenente l'avviso della facoltà di presentare nei termini di legge, personalmente o tramite difensore, memorie o deduzioni al gip competente). L'art. 6 co. 3 legge n. 401/1989 prevede, come termine massimo per la convalida, quello di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero (che, a sua volta, deve intervenire entro 48 ore dalla notifica): considerati gli inevitabili tempi tecnici intercorrenti tra notifica e richiesta del pubblico ministero, la convalida è, dunque, intervenuta nell'ultima fascia temporale utile per evitare la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni imposte ai sensi del comma 2^ del citato art.
6. Ciò evidenzia il pieno rispetto, nel caso di specie, della lettera della norma citata e altresì della sua ratio, evidenziata dall'orientamento giurisprudenziale (giustamente restrittivo) secondo cui "il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio" (così, per tutte, Cass., sez. 1, 6 ottobre - 29 novembre 2000, Cacciotti, riv. 217294). Se infatti, traendo l'esemplificazione dalla sentenza citata, il provvedimento di convalida intervenuto "dopo un solo giorno dalla notifica del decreto" deve ritenersi illegittimo "non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale", non altrettanto può dirsi per un periodo di tre giorni, che appare a tal fine sufficiente, pur nella inevitabile brevità connessa con la necessità di un tempestivo controllo su un provvedimento limitativo della libertà personale (cfr., in questo senso, Cass., sez. 1, 19 giugno - 8 luglio 2000, Iacomini, riv. 216553, secondo cui: "la convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, co. 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, pur non potendo intervenire ad horas, sì da non lasciare, di fatto, un adeguato margine temporale all'interessato per apprestare idonea memoria o deduzione difensiva da presentare al giudice, non deve neppure, tuttavia, necessariamente collocarsi solo in prossimità della scadenza del termine massimo di 48 ore previsto dalla legge, dovendo comunque il diritto di difesa rapportarsi e confrontarsi con le caratteristiche di immediatezza e celerità del procedimento de quo, volto alla salvaguardia di evidenti esigenze di sicurezza e di ordine pubblico").
Manifestamente infondata è, poi la dedotta questione di costituzionalità. È, infatti, pacifico, in forza della sentenza 23 maggio 1997 n. 144 della Corte costituzionale, che "è nullo il provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a stadi di calcio assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, qualora non contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, direttamente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida" (Cass., sez. 1^, 22 marzo - 16 giugno 2000, Castellini riv. 216195) e nella specie, come si è detto, tale avviso è stato ritualmente notificato. Tanto basta, come implicitamente affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale, a garantire diritto di difesa, contraddittorio e buon funzionamento della pubblica amministrazione. L'indicazione altresì di un termine per il deposito di memorie e deduzioni è una opzione possibile per il legislatore ma non un vincolo costituzionale ché, a prescindere da ogni altra considerazione, l'apposizione di un termine per la presentazione di memorie difensive potrebbe addirittura limitare, anziché estendere le possibilità di difesa (contraendo il periodo a disposizione dell'interessato per preparare e svolgere la difesa).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce il difetto dei presupposti legittimanti la convalida e l'incongruità della relativa motivazione per mancato esame di elementi (buoni precedenti penali e modalità del fatto) idonei a escludere la pericolosità sociale di esso ricorrente. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, peraltro, "in tema di convalida del provvedimento del questore concernente il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 2, legge 13 dicembre 1989, n. 431, il potere di controllo dell'autorità
giudiziaria è limitato alla verifica della esistenza dei presupposti formali previsti per la emissione delle prescrizioni e del preliminare provvedimento. Ne consegue che non è previsto alcun controllo del giudice in ordine alla rispondenza del provvedimento amministrativo alla effettiva pericolosità del soggetto e che la relativa motivazione non può consistere che nell'attestazione di avere esaminato gli atti e di averne constatato la rispondenza formale ai presupposti previsti dall'art. 6, co. 2, succitato" (Cass., sez. 1, 5 ottobre 2000 - 15 gennaio 2001, Frixione, riv. 218928). Nessun nuovo argomento, idoneo a scalfire tale consolidato orientamento giurisprudenziale, è addotto dal ricorrente. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2002