Articolo 72 - Trattato della Legge 26 settembre 1920, n. 1322
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 ottobre 1920

Art. 72


Le persone indicate all'art. 71 o coloro:

a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;

b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1920
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