Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 novembre 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
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- 1. Codici e Testi Unicihttps://www.fiscoetasse.com/
In attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), sono stati elaborati dall'Agenzia delle Entrate nove proposte di Testi unici, in consultazione fino al 13 maggio scorso, al fine di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. Qui in allegato i 9 Testi unici proposti in consultazione e, alcuni dei quali, già approvati e pubblicati in GU: Imposte sui redditi (Schema approvato dal CdM in via definitiva il 4 giugno 2026) Iva (Dlgs del 19.01.2026 n. 10); Imposta di registro e altri tributi indiretti (Dlgs del 01.08.2025 n. 123); Tributi erariali …
Leggi di più… - 2. Codici e Testi Unicihttps://www.fiscoetasse.com/
In attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), sono stati elaborati dall'Agenzia delle Entrate nove proposte di Testi unici, in consultazione fino al 13 maggio scorso, al fine di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. Qui in allegato i 9 Testi unici proposti in consultazione e, alcuni dei quali, già approvati e pubblicati in GU: Imposte sui redditi; Iva (Dlgs del 19.01.2026 n. 10); Imposta di registro e altri tributi indiretti (Dlgs del 01.08.2025 n. 123); Tributi erariali minori (Dlgs del 05.11.2024 n. 174); Adempimenti e accertamento; …
Leggi di più… - 3. Intimazione Di Pagamento Prima Del Pignoramento: Come Difendersi Con Un Avvocato SpecializzatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 febbraio 2026
Introduzione Un'intimazione di pagamento è il campanello d'allarme più temuto da chi ha cartelle esattoriali non pagate. Si tratta di un atto formale con cui l'Agente della Riscossione (es. Agenzia delle Entrate–Riscossione) intima il debitore a pagare entro cinque giorni, preannunciando l'esecuzione forzata in caso di inadempimento . Ignorare un'intimazione può costare caro: la somma iscritta a ruolo si “cristallizza” (diventa definitiva) e si spalancano le porte a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi senza ulteriori avvisi . La Corte di Cassazione, con sentenze recentissime, ha ribadito che chi resta inerte non potrà più eccepire la prescrizione né altri vizi della cartella in …
Leggi di più… - 4. Come Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta La Spettanza Del Superbonus Per Carenza Dei Requisiti SoggettiviGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 marzo 2026
Introduzione La contestazione della spettanza del Superbonus per carenza dei requisiti soggettivi è una delle ipotesi più “pericolose” per chi ha fatto lavori (o ha ceduto il credito): perché non riguarda un dettaglio tecnico dell'intervento, ma la legittimazione stessa del contribuente a fruire dell'agevolazione. Quando l'Amministrazione ritiene che tu non fossi tra i soggetti ammessi (o non avessi un titolo idoneo sull'immobile, o non rispettassi i limiti soggettivi previsti), l'esito tipico è il recupero integrale del beneficio, con effetti che possono diventare rapidamente ingestibili: restituzione del credito o della detrazione, interessi, sanzioni amministrative e—nei casi più …
Leggi di più… - 5. Quando È Sospeso Il Ricorso Alla Commissione Tributaria?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 maggio 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o un altro atto dell'Agenzia delle Entrate che ritieni ingiusto? Non aspettare: puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria e difendere i tuoi diritti. Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in contenzioso tributario – è pensata per aiutarti a capire come funziona il ricorso, quali sono i termini da rispettare e quali strategie legali possono portare a un annullamento totale o parziale dell'atto fiscale. Scopri quali atti puoi impugnare, come si presenta un ricorso, quali documenti servono, quali errori evitare e perché il supporto di un avvocato esperto può fare la differenza nel risultato …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Allegato
TESTO UNICO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 1.
Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
( articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 )
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni.
2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
- Articolo 2Art. 2.
La giurisdizione tributaria
( articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 ; articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011 )
1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.
2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 5 a 8.
4. L'organico dei magistrati tributari e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.
5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Articolo 3Art. 3.
La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
( articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992 )
1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi ((alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente)) .
2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3.
5. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.
6. Ogni corte in composizione collegiale e' presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.