Articolo 65 - Allegato del Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
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29 novembre 2024
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20 dicembre 2025
Art. 65.

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

( articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 , 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 )
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ((di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)) ;
g) il fermo di beni mobili registrati ((di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)) ;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall' articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall' articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell' articolo 42, comma 3 , e dell' articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2025
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