Articolo 67 - Allegato del Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
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29 novembre 2024
Art. 67.

Termine per la proposizione del ricorso

( articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.

Entrata in vigore il 29 novembre 2024
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