Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 1999 |
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| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 1999 |
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- 1. legge 262/2006 convertito nella legge 286/2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 13 dicembre 2006
Legge 24 novembre 2006 n. 286 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 – Supplemento ordinario n. 223) Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il …
Leggi di più… - 2. Il testo del Decreto Legge 262/2006 che anticipa la legge finanziaria 2007Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 ottobre 2006
E' in vigore da ieri 3 ottobre, il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante " Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con cui vengono anticipate alcune delle misure previste dal disegno di legge finanziaria 2007. Di seguito riportiamo il testo integrale del decreto . . . . . . . Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (G.U. 3.10.2006 n. 230) Il Presidente della Repubblica; Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il riordino di settori della pubblica …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.