Art. 5-bis. Attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi istituzionali di governo nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 , previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 .
(( 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni )) 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.
agente di pubblica sicurezza 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi istituzionali di governo nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 , previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 .
(( 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni )) 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.