Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 6Articolo 8
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30 dicembre 1975
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25 aprile 1981
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3 marzo 1983
Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 APRILE 1981 N. 121)) ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983
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