Articolo 27 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
Articolo 26Articolo 28
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27 novembre 1926
Art. 27.


Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo, che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente decreto.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato da un membro supplente.

Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della Commissione e dal segretario.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con postille, prima delle sottoscrizioni.
Entrata in vigore il 27 novembre 1926
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