Articolo 10 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426
Articolo 9Articolo 11
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3 aprile 1926
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16 dicembre 2010
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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