Articolo 7 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 aprile 2001
Art. 7. Uso del titolo 1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito e' tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.
2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito e' tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale e' ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.
3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una societa' costituita nello Stato membro di origine, e' tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonche' la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
Entrata in vigore il 19 aprile 2001
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