Articolo 71 del Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378
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1 gennaio 2002
Art. 71. (L)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) 1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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