Articolo 2 del Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82
Articolo 1Articolo 3
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29 marzo 1993
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24 gennaio 2006
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2006
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