Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 agosto 2026 |
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Svolgimento del processo Gi.Fr. veniva citato a comparire alla udienza del 6.10.21 dinanzi al Tribunale di Nola, in composizione monocratica, per rispondere del reato di lesioni aggravate ai danni della persona offesa, come contestate dal P.m. nel decreto di citazione a giudizio emesso addì 23.7.2018. Alla predetta udienza l'imputato era dichiarato assente perché a conoscenza del processo. Alla successiva udienza del 25.1.22 si dava ingresso alla parte civile e, in assenza di eccezioni, veniva aperto il dibattimento e ammesse le prove, il procedimento veniva rinviato. Le udienze del 31.5.11, del 20.9.22 erano rinviate per le ragioni di cui al verbale e la istruttoria aveva inizio con la …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2 cod. pen.·
- prescrizione del reato·
- legge n. 134 del 2021·
- sospensione della prescrizione·
- legge n. 103 del 2017·
- giurisprudenza Sezioni Unite·
- principio di retroattività della legge penale più favorevole·
- abrogazione art. 159 cod. pen.·
- improcedibilità per superamento termini·
- art. 131-bis cod. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. - Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari. - Art. 3. Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.