2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) .
3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.a. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell' articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della societa'.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni, all' articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;
c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse;
d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi».
3-sexies. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , dopo il comma 1100 e' inserito il seguente:
«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.a. o a societa' da questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente".