Articolo 26 bis del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
Articolo 27Articolo 29
Versione
24 ottobre 2021
>
Versione
24 settembre 2022
Art. 26-bis. (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari) 1. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall' articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la commissione esaminatrice e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da ventitre' magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, ((...)) nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 . Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006 , la commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati piu' anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 .
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All' articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".
8. L' articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma".
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 settembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente