Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASGAZIONE 11 12 911° CORTE ULKEMA CASSAZIONE1 00 3 21 / 0 1 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA Fl dal Sig. per dirilti ! Oggetto IL CANCELLIERE 24rayo tamanio de SEZIONE PRIMA CIVILE Сотра. Телма Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13994/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere MILANI Consigliere Cron. 578 Dott. Laura MACIOCE Consigliere Rep.102 Bis Dott. Luigi DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 24/11/2000 Dott. Sergio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: FALLIMENTO SERVIZI AMBIENTALI Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE dio CARDELLI 4, presso l'avvocato GIOVANNI DOMENICHINI, che Richiesta co dal Sig. 3000 lo rappresenta е difende, giusta mandato in calce al pet dfritti i.. VIL CANCELLIERE ricorso;
ricorrente LIRE 3000
contro
CANCELLERIA FALLIMENTO SERVIZI AMBIENTALI Srl%;B - intimato CG407356 avverso la sentenza n. 131/99 del Tribunale di FIRENZE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 emessa il 02/06/99; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2201 udita la relazione della causa svolta nella camera di dal Sig. MC per diritti L 3000 11.12.01.01 IL CANCELLIERE consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Genova dichiarava, con sentenza del 29 aprile 1999, il fallimento della Servizi Ambien- # tali s.r.l.; il fallimento della stessa società veniva successivamente dichiarato anche dal Tribunale di Fi- renze con sentenza del 2 giugno 1999. I l curatore del primo fallimento ha chiesto il re- golamento di competenza e la dichiarazione della compe- tenza del Tribunale di Genova. Peraltro, dopo la noti- fica del relativo ricorso, il Tribunale di Firenze, preso atto della precedente dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Genova e ritenuto che la com- petenza appartenesse a tale Tribunale, in relazione al- la sede effettiva dell'impresa, con decreto del 14 lu- glio 1999 ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova e con successivo decreto del 4 ago- sto 1999 ha chiuso la procedura fallimentare pendente innanzi a sé. 2 Il Procuratore Generale, nelle Sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso, ad avviso di questa Corte, è invece am- missibile in quanto gli effetti della sentenza di fal- limento pronunziata dal Tribunale di Firenze sono stati rimossi soltanto di fatto, con un anomalo decreto di chiusura della procedura, mentre la sentenza che ha di- chiarato il fallimento non stata oggetto di alcuna pronunzia. Né si può attribuire valore sostanziale di # sentenza di revoca del fallimento al decreto in ogget- to, poichè il Tribunale non si pronunziato nell'ambito di un procedimento nel quale era stata im- pugnata la sentenza dichiarativa del fallimento. Tanto premesso in ordine alla ammissibilità del richiesto regolamento, si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ed ex pluribus Cass. 7 luglio 2000, n. 9070), la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribu- nale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effet- tiva dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato il contrario. Per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi. 3 Nella specie, risulta dal certificato della Camera di commercio che la Servizi Ambientali s.r.l., sin dal- la sua costituzione, avvenuta il 13 giugno 1990, oltre alla sede legale a Firenze, ha avuto una sede ammini- strativa a Genova ed una sede operativa in Isola del Cantone (in provincia di Genova). A Genova, peraltro, non solo risiedeva l'amministratore unico della socie- tà ma si riuniva anche l'assemblea, come risulta dai verbali in atti. Tali elementi consentono di superare la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva e di ritenere che il centro amministrativa, organizzativadell'attività direttiva, dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi si trovasse in Genova. Da ciò consegue ulteriormente che deve essere di- chiarata la competenza del Tribunale di Genova e deve essere cassata senza rinvio la sentenza di fallimento emessa il 2 giugno 1999 dal Tribunale di Firenze.
P. Q M
dichiara la competenza del Tribunale di Genova;
cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Firenze del 2 giugno 1999. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore 4 Sergio Di Amato АшегоJoya Di Amers 1 1 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Гош шох 5 Corrado Carnevale lover lamente IL CANCELLERA Luisa rossiivur 40000 290.000 Agenzia delle Entrate 03.01 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 20 Art. n.