Art. 350.
Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnamenti integrativi o di religione se ad altri affidati, alla ricreazione e alla refezione dove l'orario adottato e' unico; e deve rimanere nella scuola finche' i suoi alunni ne siano usciti.
Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, con l'intervallo di dieci minuti.
((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che dal 5 agosto 1995 il presente articolo cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale.