Legge 5 ottobre 1991, n. 325

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      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.
      • Art. 3. 1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".