Art. 10. (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi) 1. In relazione all' articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791 , rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 .
2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all' articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima e' ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 236)) .
4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791 , e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi e' ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facolta' di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981 .
5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione e' avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.
2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all' articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima e' ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 236)) .
4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791 , e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi e' ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facolta' di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981 .
5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione e' avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.