Art. 2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato
in materia di accertamenti sanitari 1. Le unita' sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall' art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , hanno facolta' di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 11, comma 3, della legge n. 537/1993 , gia' citata, vedi in note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 295/1990 , gia' citata, vedi in note all'art. 1.
in materia di accertamenti sanitari 1. Le unita' sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall' art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , hanno facolta' di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 11, comma 3, della legge n. 537/1993 , gia' citata, vedi in note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 295/1990 , gia' citata, vedi in note all'art. 1.