Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 gennaio 1995
Art. 6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di
concessione di provvidenze economiche ai minorati civili. 1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennita', e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente.
2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 . Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.
3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 e' ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.
5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.
Nota all' art. 6:
- Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1995
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