Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 gennaio 1995
Art. 5. Decorrenza dei benefici economici 1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili e' tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile .
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilita', previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall' art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988 , gia' citato: "Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'".
- Per il testo dell' art. 11 della legge n. 537/1993 , vedi in note alle premesse.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1995
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