Articolo 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
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2 settembre 1999
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18 agosto 2011
Art. 2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all' articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)) .
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 2011
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