2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266)) .
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall' articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall' articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all' articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 .