Articolo 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 29Articolo 29
Versione
2 settembre 1990
>
Versione
8 marzo 2005
>
Versione
20 aprile 2013
>
Versione
31 luglio 2021
Art. 26. (Obbligo di pubblicazione)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) .
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente