Articolo 18 del Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 maggio 2016
Art. 18.


Non conformita' formale

1. Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) la dichiarazione di conformita' UE non e' stata compilata o non accompagna il materiale elettrico;
d) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
f) le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nota all'art.18:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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