Articolo 23 del Decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 gennaio 1994
Art. 23. 1. L'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".
Nota all' art. 23:
- Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1994
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