Art. 7. Commissione giudicatrice e graduatoria 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta ((da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza)) e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), la commissione e' integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.
2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.
3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6.
4. ((La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a) e b), e' attribuito coefficiente doppio.)) E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa.
5. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.
2. Prima di procedere all'esame dei titoli posseduti dai candidati e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.
3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6.
4. ((La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5, il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), e il punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). Al punteggio complessivo di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a) e b), e' attribuito coefficiente doppio.)) E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' relativa.
5. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.