Articolo 51 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Articolo 50Articolo 52
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28 luglio 1934
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28 aprile 2012
Art. 51.

Gli ufficiali dei ((carabinieri)) hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei ((carabinieri)) e funzionari di P. S., la direzione del servizio e' demandata a questi ultimi.

I sottufficiali e militari di truppa dei ((carabinieri)) sono agenti di P. S.
Entrata in vigore il 28 aprile 2012
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