Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 dicembre 1990
Art. 10. (Dotazioni degli Istituti) 1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonche' a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990
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