Art. 17. (Personale a contratto) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)) .
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplimatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplimatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.