Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 dicembre 1990
>
Versione
13 maggio 2000
Art. 17. (Personale a contratto) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)) .
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplimatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Entrata in vigore il 13 maggio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente