Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 ottobre 1997
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Versione
16 settembre 2003
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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