Articolo 11 - Accordo della Legge 12 gennaio 2015, n. 5
Articolo 10Articolo 12
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30 gennaio 2015
Articolo 11


Lingua di cooperazione

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la propria lingua ufficiale, allegando le traduzioni nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in lingua inglese.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2015
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