Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 luglio 1902 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 settembre 1937 |
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2006, n. 3768Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere - Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DO PUGLIESE S.P.A., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHSE 72, presso l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TANZARELLA VITTORIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ATI DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.; ALCOS S.R.L.; ALFA COSTRUZIONI S.R.L.; …Leggi di più...
- esclusione·
- sussistenza·
- condizioni·
- decorrenza dall'intimazione di pagamento o dalla domanda di arbitrato·
- iscrizione della riserva nel registro di contabilità·
- conseguenze·
- efficacia negoziale·
- appalti stipulati da altri enti pubblici·
- art. 829 n. 4 cod. proc. civ·
- costituzione in mora del committente·
- appalti stipulati dallo stato·
- contraddittorietà della motivazione·
- anticipazione·
- necessità·
- efficacia normativa
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2004, n. 8694Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8452 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, V. Germanico n. 16, presso l'avv. Vittorio G. Mocci, che, con l'avv. Giovanni Nardelli, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro TT NI COSTRUZIONI, s.r.l., in persona …Leggi di più...
- giurisdizione arbitrale·
- inammissibilità ricorso·
- nullità clausola compromissoria·
- appalti pubblici·
- interessi moratori·
- composizione collegio arbitrale·
- interpretazione contrattuale·
- art. 1219 c.c.·
- cessione contratto·
- D.P.R. 1063/1962
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6230Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Michele CANTILLO - Presidente - " Ugo VITRONE - Consigliere - " Giuseppe MARZIALE " " Laura MILANI " " Giuseppe SALMÈ rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (EAAP), in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, ricorrente contro CONSORZIO MONTUBI- TERNI - A.T.B. - VIANINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Maria Mediatrice 5, presso l'avv. Marco Ravaioli, che lo rappresenta e difende, in …Leggi di più...
- clausola compromissoria·
- arbitrato·
- esclusione·
- deroghe pattizie·
- composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nell'art. 45 del capitolato generale·
- norme dell'indicato capitolato aventi carattere cogente·
- applicabilità·
- capitolato generale delle opere pubbliche dello stato·
- deduzione della nullità nel giudizio arbitrale·
- appalti stipulati dalla cassa per il mezzogiorno o da enti suoi concessionari·
- necessità·
- generale·
- opere pubbliche (appalto di)·
- capitolato
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1979, n. 4299Provvedimento: L'ente autonomo acquedotto pugliese, che seppure formalmente denominato consorzio dalla legge istitutiva n 245 del 1902, presentava, secondo la disciplina dettata da tale legge,e dal regolamento di esecuzione (RD 5 aprile 1903 n 214), elementi non perfettamente consonanti con la figura tipica del consorzio, e svolgeva le funzioni proprie di un ente di gestione piuttosto che quelle di un vero e proprio consorzio, e stato trasformato, dal RD 19 ottobre 1919 n 2060, in un ente pubblico strumentale diretto a realizzare finalita ed interessi assunti dallo stato come propri e, di conseguenza, e soggetto all'imposta sulle societa non rientrando tra gli enti indicati nella norma di esenzione di …Leggi di più...
- inammissibilita·
- tributi (in generale)·
- restituzione e rimborsi·
- condizioni·
- spettanza·
- ritardato sgravio di imposte indebitamente pagate·
- presentazione di nuova domanda di rimborso·
- spettanza dei soli interessi·
- ammissibilita·
- ente autonomo per l'acquedotto pugliese·
- imposta sulle societa (sul patrimonio e sul reddito delle societa)·
- indennita ex art 199 bis del dpr n 645 del 1958·
- esenzioni e riduzioni·
- inclusione·
- esclusione
Versioni del testo
- Titolo I. : Costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto.
- Art. 1.
E' istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese.
Il Consorzio ha personalita' giuridica, responsabilita' verso i terzi e patrimonio distinti da quelli dello Stato e delle dette provincie.
Le funzioni e le attribuzioni di esso saranno determinate in uno Statuto da approvarsi per R. decreto.
La rappresentanza legale del Consorzio e' attribuita esclusivamente allo Stato, il quale ne avra' anche la gestione fino all'apertura dell'esercizio dell'Acquedotto.
- Articolo 2Art. 2.
La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, merce' gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La concessione avra' la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.
Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'articolo 5.