Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 settembre 1982
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Versione
8 novembre 1989
Art. 7.

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.
Al servizio puo' essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunita' non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio puo' disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilita' connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale e' inviata all'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.
L'incarico di custode non puo' essere conferito ai soggetti indicati nell' art. 159 del codice di procedura penale .
Il provvedimento previsto nel terzo comma puo' essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
((Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorita'))
Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento e' data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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