Art. 17.
La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilita' di Stato ovvero, secondo la loro qualita', nelle borse-valori.
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate puo' essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, puo' essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente puo' essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unita' sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorita' prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e puo' all'uopo delegare l'autorita' sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.
La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilita' di Stato ovvero, secondo la loro qualita', nelle borse-valori.
Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate puo' essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, puo' essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente puo' essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.
Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unita' sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorita' prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e puo' all'uopo delegare l'autorita' sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.