Articolo 206 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114
Articolo 205Articolo 207
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1 luglio 2002
Art. 206. (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale , dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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