Articolo 7 septies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 7 sexiesArticolo 7 octies
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31 luglio 1999
Art. 7-septies. (( (Funzioni di profilassi internazionale) )) (( 1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanita' marittima e aerea del Ministero della sanita', sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti. ))
Entrata in vigore il 31 luglio 1999
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